Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2301 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34231-2018 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di C ASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO LOVATI;

– ricorrente –

contro

BANCO BPM SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VILLA PATRIZI 13, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GEMMA, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4053/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’11/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI MARZIO.

RILEVATO

Che:

D.D. ricorre per due mezzi, nei confronti di Banco BPM S.p.A., contro la sentenza dell’11 settembre 2018 con cui la Corte d’appello di Milano, provvedendo in accoglimento dell’appello spiegato dalla banca, ha respinto la domanda risarcitoria motivata dall’avere la banca medesima segnalato esso D. alla Centrale rischi della Banca d’Italia, dal 3 novembre 2009 al 25 maggio 2010, quale titolare di “Garanie reali esterne ricevute e non attivate” per Euro 200.000,00.

Banco BPM S.p.A. resiste con controricorso illustrato da memoria.

CONSIDERATO

che:

Il primo motivo è così formulato: “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 112 c.p.c. (“Corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato”), con riferimento alla parte motiva della sentenza in cui Giudice di secondo grado ha ritenuto che vada censurata la sentenza di primo grado “il Sig. D. ha posto a fondamento della Sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di immagine nei confronti della Banca Popolare di Lodi l’errata comunicazione di una “sofferenza” non più esistente. Tale circostanza non sussiste, poichè emerge dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dallo stesso D., che non è stata comunicata una sofferenza (codice identificativo *****), ma la garanzia reale esterna, ricevuta dalla banca e non attivata (codice *****)””.

Il secondo motivo è così formulato: “ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame di Atti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti ed in particolare l’esame delle prove testimoniali assunte in primo grado e la quantificazione del danno patito dal Sig. D.D.”.

Ritenuto che:

Il ricorso è inammissibile.

E’ inammissibile il primo motivo.

La Corte d’appello ha affermato: “Il Sig. D. ha posto a fondamento della sua richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e da perdita di immagine… l’errata comunicazione di una “sofferenza” non più esistente. Tale circostanza non sussiste, poichè emerge dagli atti di causa e dalla documentazione prodotta dallo stesso D., che non è stata comunicata una sofferenza ma la garanzia reale esterna, ricevuta dalla banca e non attivata”. Di qui il rigetto della domanda originaria dell’odierno ricorrente.

Orbene, il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato comporta il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda di merito.

In giurisprudenza è stato in tal senso più volte affermato che il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum, rilevi d’ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda (Cass. 19 giugno 2004, n. 11455; Cass. 6 ottobre 2005, n. 19475; Cass. 11 gennaio 2011, n. 455; Cass. 24 settembre 2015, n. 18868).

Va da sè che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica, in particolare, quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 11 settembre 2015, n. 17956).

Viceversa, l’omesso esame di un argomento difensivo spiegato da una delle parti si colloca non già dal versante dell’osservanza dell’art. 112 c.p.c., bensì da quello del rispetto dell’obbligo motivazionale: riguardo al quale trova applicazione il ribadito principio secondo cui al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509; Cass. 20 novembre 2009, n. 24542).

In sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto (Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; Cass. 5 agosto 2005, n. 16596; Cass. 7 luglio 2006, n. 15603; Cass. 18 maggio 2012, n. 7932).

Nel caso in esame, dunque, è del tutto fuor di luogo discorrere di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato a fronte di una decisione che, avendo rigettato la domanda, ha evidentemente provveduto integralmente sulla medesima: viceversa la censura pone in discussione non il principio menzionato, bensì l’interpretazione che il giudice di merito ne ha dato, reputando che il D. avesse inteso dolersi della segnalazione di una “sofferenza” mentre egli sostiene, in questa sede, di aver voluto lamentare la segnalazione in se stessa alla Centrale rischi, quantunque non concernente una “sofferenza”.

Il secondo motivo è inammissibile.

Esso difatti si appunta contro la parte di sentenza con la quale la Corte d’appello ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova dell’esistenza di un danno patrimoniale ed all’immagine: ma tale motivazione è stata spiegata evidentemente ad abundantiam, una volta che la Corte territoriale ha escluso la sussistenza stessa del fatto generatore del danno, aggiungendo per di più che: “Il diverso comportamento tenuto dalla banca (segnalazione di una garanzia reale esterna) non solo non si identifica nel fatto costitutivo dell’illecito posto a fondamento della pretesa attorea, ma non è di per sè idonea a generare un danno”. Solo dopo di ciò il giudice di merito ha aggiunto che, oltre a non essere sussistente il fatto generatore del danno, oltre a non essere il fatto in effetti concretizzatosi idoneo a generare un danno, il pregiudizio lamentato non era neppur provato. Ed è inutile dire che la censura proposta contro motivazione svolta ad abundantiam è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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