Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23020 del 17/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15357/2020 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte di cassazione, difeso dall’avvocato Rossana Torresin, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5177/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

CHE:

1. – E.R., *****, ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 19 novembre 2019, con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale di rigetto della domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

RILEVATO

CHE:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione all’art. 158 c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata perché pronunciata da un collegio di cui faceva parte un giudice del tribunale, applicato in corte d’appello in forza di un provvedimento del presidente della Corte d’appello di Venezia, “progetto per la definizione del contenzioso in materia di immigrazione”, provvedimento che il CSM non aveva approvato, essenzialmente perché adottato in violazione del principio di specializzazione relativo alle sezioni che trattano la materia dell’immigrazione.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, censurando la sentenza impugnata laddove aveva ritenuto che la narrazione della propria vicenda svolta dal richiedente fosse del tutto generica e come tale non credibile.

Il terzo mezzo denuncia violazione di legge in relazione alla mancata valutazione e motivazione a riguardo alla protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. b), censurando la sentenza impugnata per non aver riconosciuto la protezione sussidiaria nei termini previsti da detta disposizione.

Il quarto mezzo denuncia violazione di legge in relazione alla motivazione del diniego della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso va respinto.

4.1. – Il primo motivo è palesemente infondato.

Lasciando da parte l’erroneità della sua formulazione, dal momento che la violazione dell’art. 158 c.p.c. integrerebbe un vizio di attività, riconducibile alla previsione del n. 4, non certo del dell’art. 360 c.p.c., n. 3 il dedotto vizio di costituzione del giudice non sussiste.

Stabilisce difatti l’art. 158 c.p.c. che la nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161, il quale, al comma 1, fissa la regola secondo cui la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d’impugnazione: la nullità cioè, ove ricorra, si converte come suol dirsi in motivo di impugnazione.

L’art. 158 c.p.c., tuttavia, non dice in che cosa il vizio di costituzione del giudice consista, per il che si suole richiamare la norma processualpenalistica, oggi l’art. 178 c.p.c., secondo cui è sempre prescritta a pena di nullità l’osservanza delle disposizioni concernenti “le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario”. E’ dunque all’ordinamento giudiziario che occorre far riferimento, nel quadro di applicazione del quale la giurisprudenza di questa Corte ha da lungo tempo chiarito che, in generale, il vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’art. 158 è ravvisabile solo quando gli atti giudiziali siano posti in essere da persona estranea all’ufficio e non investita della funzione esercitata (Cass. 9 novembre 2016, n. 22845; Cass. 14 gennaio 2016, n. 466; Cass. 3 novembre 2010, n. 22377; Cass. 28 ottobre 2004, n. 20926). Ora, è agevole richiamare l’art. 110 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) per avvedersi della fallacia della doglianza sviluppata dal ricorrente: “Possono essere applicati… alle corti di appello, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più magistrati in servizio presso gli organi giudicanti del medesimo o di altro distretto… L’applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario, dal presidente della corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto… Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro di grazia e giustizia a norma del D.P.R. 16 settembre 1958, n. 916, art. 42”.

Ciò detto, è di palmare evidenza che il magistrato applicato – e cioè incardinato, sia pur transitoriamente, nell’ufficio di destinazione, al quale finisce per essere in tal modo addetto – non è certo persona estranea all’ufficio medesimo e non investita della funzione esercitata. E non rileva né punto né poco che il Consiglio superiore della magistratura, come sostenuto dal ricorrente, abbia “bocciato” il provvedimento presidenziale di applicazione, peraltro in ragione di un criterio, quello della specializzazione, che neppure lambisce le condizioni di capacità del giudice, giacché ciò ha inciso su tale provvedimento, di natura organizzativa, non sulla validità degli atti posti in essere dall’applicato in costanza dell’applicazione: non dovrebbe aver bisogno di essere rammentato che una delle pietre angolari che reggono l’impianto del codice di rito risiede nel precetto dettato dall’art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità è necessariamente comminata dalla legge, salvo il caso – che non ha evidentemente nulla a che spartire con l’ipotesi in discussione – del difetto dei requisiti formali dell’atto indispensabili per il raggiungimento dello scopo. E come questa Corte ha già evidenziato, nessuna norma contempla una nullità di atti ricollegata alle modalità con cui il presidente della Corte d’appello si avvale del potere di disporre l’applicazione al suo ufficio di magistrati del distretto (Cass. 9 marzo 2021, n. 6391).

Di guisa che, in definitiva, si versa in situazione in nulla assimilabile al caso del difetto di legittimazione del giudice ad esercitare il suo magistero.

4.2. – Il secondo mezzo è inammissibile.

Secondo l’indirizzo prevalentemente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal collegio, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340). Come è stato ribadito, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Val quanto dire che, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è sotto la soglia del “minimo costituzionale”, o la motivazione c’e’, e allora non resta se non lamentare che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

Nel caso in esame la motivazione di non credibilità, alle pagine 5-7 della sentenza, è senz’altro eccedente la soglia indicata, mentre il motivo di ricorso non indica alcuno specifico fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma sollecita una nuova valutazione, per l’appunto inammissibile, di quegli stessi elementi già esaminati nella decisione impugnata.

4.3. – Il terzo mezzo è inammissibile, giacché la non credibilità del richiedente esclude il riconoscimento della protezione sussidiaria nelle ipotesi prevista dalla invocata lett. b) (Cass. 29 maggio 2020, n. 10286).

4.4. – Il quarto mezzo è inammissibile: in esso, al di là di riferimenti della massima genericità alla drammaticità del paese di provenienza, la *****, e alla giovane età del richiedente, nonché alla sua tragica vicenda personale, la stessa vicenda che il giudice di merito ha peraltro ritenuto non credibile, non vi è alcuno specifico riferimento, neppure approssimativo, ad una individuale condizione di vulnerabilità.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.100,00, oltre le spese prenotate a debito, dando atto, i sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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