LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25541/2020 proposto da:
E.C., difeso e rappresentato dall’avv. Clementina Di Rosa, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione civile della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1514/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2021 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata in data 18.06.2020, ha rigettato l’appello proposto da E.C., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia 27.2.3018 che ha rigettata la domanda di qusest’ultimo diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.
E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero in capo al ricorrente i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b), non avendo il ricorrente chiesto neppure protezione alle forze dell’ordine in relazione alla vicenda dallo stesso narrata (il ricorrente aveva riferito di aver lasciato il proprio paese per il timore di essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio che avevano accusato i suoi genitori e tutta la sua famiglia di stregoneria).
Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) legge cit., il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza del pericolo per il ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel suo paese di provenienza.
Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una sua specifica situazione di vulnerabilità personale.
Ha proposto ricorso per cassazione E.C. affidandolo a quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente in giudizio ai soli fini di un’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5, 5,6,8 e 14 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, in relazione al mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sul rilievo che la sua vicenda personale lo esponeva, in caso di ritorno in patria, al concreto ed attuale pericolo di subire violenze e trattamenti inumani e degradanti, non potendo far conto su un sistema di giustizia effettivo capace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità.
2. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che l’allegazione del ricorrente secondo cui il sistema giudiziario nigeriano non sarebbe idoneo a tutelare i suoi diritti e la sua incolumità si appalesa del tutto generica. In proposito, il ricorrente, a supporto di quanto dedotto, ha precisato che “vengono in questa sede richiamate e prodotte le seguenti COI…”, documenti, tuttavia, la cui produzione è inammissibile ex art. 372 c.p.c. – non essendo stati prodotti nei precedenti gradi e non riguardando la nullità della sentenza impugnata e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso (Cass. 28999/2018, 7515/2011) – e dei quali non è stato neppure comunque indicato, anche in modo sommario, il contenuto.
Il ricorrente si e’, peraltro, limitato ad indicare la COI (Portale Ministero degli Esteri “*****”, report Amnesty International, Human Rights) ed il suo oggetto, che comunque è estraneo al sistema giustizia, facendosi genericamente riferimento alla situazione socio-politica della *****.
3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 in materia di protezione umanitaria, in relazione alla condizione di estrema vulnerabilità in cui si trova il ricorrente in relazione alle molteplici criticità del suo paese d’origine derivanti da violenza, insicurezza sociale e violazione di diritti umani, oltre che dalle stesse violenze patite nei paesi di transito.
4. Il motivo è inammissibile.
Va preliminarmente osservato che questa Corte ha già affermato che, pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità del richiedente, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha minimamente correlato la dedotta situazione di violenza e di violazione dei diritti umani alla propria condizione personale e non si è neppure confrontato con il preciso rilievo della Corte d’Appello secondo cui nulla di specifico era stato allegato dal richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.
– Infine, quanto alle violenze che il ricorrente avrebbe subito nel paese d’origine, posto che la sentenza impugnata non contiene alcun cenno a tale questione, il ricorso difetta sul punto di autosufficienza, non avendo lo stesso neppur dedotto di aver sottoposto tale tema d’indagine ai giudici di merito.
– 5. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione è falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis in relazione all’omessa istruttoria d’ufficio.
Lamenta il ricorrente che il Giudice di merito non ha effettuato una compiuta disamina della situazione socio-politica del paese d’origine, caratterizzato da un’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell’epidemia da virus COVID 19. Inoltre, il paese di provenienza è sconvolto dalla violenza generalizzata diffusa e generalizzata per l’azione dei gruppi armati di matrice jihadista (tra cui *****).
6. Il motivo è inammissibile.
Va osservato che la Corte d’Appello di Venezia ha accertato, alla luce di fonti internazionali qualificate ed aggiornate, l’insussistenza di una violenza generalizzata e indiscriminata nella zona di provenienza del ricorrente (*****), essendo la presenza del gruppo terroristico ***** concentrata negli Stati del nord-est della ***** (*****) e tale valutazione di fatto, in quanto di esclusiva competenza del giudice di merito, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. del 12/12/2018 n. 32064).
Ne consegue che le censure del ricorrente si appalesano di merito in quanto finalizzate a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dalla Corte d’Appello.
Infine, con riferimento alla emergenza epidemiologica da diffusione del virus COVID 19, va evidenziata l’inammissibilità di tale censura, completamente estranea ai temi del giudizio di merito.
7. Con il quarto motivo è stato dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta il ricorrente l’omesso esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza che connotano la vulnerabilità del ricorrente: violenze subite, assenza di legami con il paese d’origine, clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, crisi sanitaria.
8. Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni già illustrate ai punti 4 e 6.
– Non si liquidano le spese di lite, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, se dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021