Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23034 del 17/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23158-2020 r.g. proposto da:

B.M.K., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo Alessandrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila, depositata in data 29.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila – dopo la riassunzione del giudizio per la cassazione con rinvio della precedente pronuncia in rito – ha rigettato l’appello proposto da B.M.K., cittadino del *****, nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 23.5.2016 dal Tribunale di L’Aquila, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

2. La sentenza, pubblicata il 29.11.2019, è stata impugnata da B.M.K. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

Prima di esaminare i motivi di ricorso, occorre preliminarmente dare atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente con atto datato 20 maggio 2021, sottoscritto dalla parte ricorrente e dall’Avv. Alessandrini, atto che non necessita di accettazione stante la mancata costituzione dell’amministrazione intimata e che dunque consente di non statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: “in tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071).

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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