Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.23044 del 17/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 33929-2018 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE N. 114, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MARIA CACCIAPAGLIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

IBM ITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SARDEGNA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO TODARO (STUDIO RUCELLAI & RAFFAELLI), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA VISCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2639/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2018 R.G.N. 2030/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2020 dal Consigliere Dott. FABRIZIO AMENDOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO PRESA che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato ANDREA VISCHI.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di Appello di Ancona, con sentenza del 20 giugno 2018, ha confermato – per quanto qui interessa – la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva respinto sia l’impugnativa del licenziamento intimato al dirigente G.G. dalla IBM Italia Srl ai fini del riconoscimento dell’indennità supplementare sia la domanda di corresponsione dell’indennità sostitutiva per ferie non godute.

2. Quanto al recesso, la Corte ha considerato l’inapplicabilità del repechage al licenziamento del dirigente intimato dalla società per giustificato motivo oggettivo, per cui “la veridicità o meno della circostanza della indisponibilità di posizioni nelle quali il G. avrebbe potuto essere impiegato non è idonea ad influire sulla legittimità del licenziamento”.

Per quanto riguarda l’indennità sostitutiva per ferie non godute la Corte territoriale ha così argomentato: “fermo restando il divieto di monetizzazione delle ferie maturate nell’anno che precede il recesso dal rapporto, ossia il 2011, per quello che riguarda il restante periodo il G. non ha specificamente dedotto e quindi provato l’esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, che gli abbiano posto un ostacolo di fatto alla fruizione delle ferie. Peraltro sulla questione questa Corte condivide il giudizio di valutazione espresso dal Tribunale nella sentenza impugnata, cioè che le email prodotte in atti e scambiate effettivamente in orari notturni nel periodo estivo non dimostrano che gli è stato impedito di fruire di ferie nei periodi successivi a quello estivo e di potere quindi in tal modo godere di un adeguato periodo per recuperare le energie psico fisiche spese”.

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.G. con due motivi. Ha resistito IBM Italia Spa con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 22 del CCNL per i dirigenti di aziende industriali del 25 novembre 2009, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, “per avere – la Corte territoriale – erroneamente affermato che è inapplicabile il repechage al licenziamento del dirigente anche se la lettera di licenziamento rilevava la mancanza di posti disponibili in azienda”.

Si deduce che il contratto collettivo nelle norme richiamate prevede che il licenziamento del dirigente debba essere motivato e che nella lettera comunicata al G. si leggeva: “per quanto non tenuti, sottolineiamo che, stante anche la situazione sopra descritta, non sussistono presso la nostra società altre mansioni da assegnarle, compatibili o meno con il suo livello professionale”.

Richiamando quale precedente di questa Corte la sentenza n. 23503 del 2017, si critica la sentenza impugnata per avere ritenuta “superflua” detta circostanza, nonostante le parti avessero “discettato” su di essa in appello.

2. Il motivo non è meritevole di accoglimento.

Esso innanzitutto presenta profili di inammissibilità, in quanto nell’illustrazione del motivo non viene specificato in qual modo la questione sia stata introdotta nel giudizio di primo grado e come la medesima sia stata coltivata nel secondo, limitandosi il ricorrente ad un generico richiamo di alcune pagine dell’appello.

Inoltre esso e’, nel merito della questione, anche infondato.

Occorre premettere che, per consolidato insegnamento di questa Corte, il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3, e la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dalla stessa legge. Dunque la giustificazione del recesso del datore di lavoro non deve necessariamente coincidere con le ragioni previste da detto art. 3, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello della libertà di iniziativa economica, garantita dall’art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all’imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell’impresa (tra le tante: Cass. n. 13719 del 2006; Cass. n. 3628 del 2012; Cass. n. 23894 del 2018).

Altrettanto consolidato l’insegnamento secondo cui, in caso di licenziamento del dirigente d’azienda per esigenze di ristrutturazione aziendale, è esclusa la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (tra le più recenti v. Cass. n. 3175 del 2013, conf. a Cass. n. 14310 del 2002; Cass. n. 322 del 2003; Cass. n. 2266 del 2007).

Pur non richiedendo necessariamente la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo tipologicamente conformato alla fattispecie prevista dalla L. n. 604 del 1966, art. 3 è stato affermato che il licenziamento del dirigente, tuttavia, non si sottrae ai limiti generali posti all’esercizio dei poteri datoriali, per cui esso non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie (cfr. Cass. n. 13958 del 2014; Cass. n. 21748 del 2010).

Tale principio è stato anche ribadito dalla pronuncia di questa Corte richiamata a sostegno del motivo di ricorso (Cass. n. 23503 del 2017) in un caso in cui, nel doppio grado di merito, i giudici avevano concordemente ritenuto, nonostante il ridimensionamento delle strutture dirigenziali, che, contrariamente a quanto enunciato nella motivazione del licenziamento del dirigente, non corrispondesse al vero che la soppressione della struttura cui questi era adibito “avesse comportato l’impossibilità di assegnare al dirigente altro incarico dirigenziale ovvero di impiegare il dirigente in posizioni dirigenziali per le quali costui avesse maturato specifiche competenze”; sicché non si trattava di “sindacare in tal modo una legittima opzione aziendale ricadente nella libertà di impresa economica”, quanto piuttosto “del mancato riscontro nella realtà aziendale di una situazione data, viceversa, per già realizzata… ed in tal modo enunciata nella motivazione del licenziamento”, con conseguente “ingiustificatezza” del recesso e diritto del dirigente all’indennità supplementare.

Vi era dunque un apprezzamento in ordine alla effettività delle ragioni espressamente poste in concreto a giustificazione del licenziamento che rientrava nella competenza del giudice del merito e che non smentiva affatto il principio di diritto secondo cui per il licenziamento del dirigente d’azienda non opera l’obbligo di repechage, quanto piuttosto si iscrive nell’ambito del legittimo controllo giudiziale circa la corrispondenza tra la ragione formalmente enunciata a fondamento del recesso e quella reale riscontrata nel processo.

Naturalmente la valutazione degli elementi fattuali dai quali il giudice di merito trae la persuasione circa l’uso distorto del potere datoriale, facendo emergere la dissonanza che smentisce l’effettività della ragione formalmente addotta a causa di risoluzione, è accertamento che investe pienamente una quaestio facti rispetto al quale il sindacato di legittimità si arresta, tanto più nel vigore – come nella specie – del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite di questa Corte con le sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014.

Nella specie parte ricorrente si limita a dedurre, in questa sede di legittimità, che nella lettera di recesso del G. si affermava, “per quanto non tenuti”, che presso la società non sussistevano “altre mansioni da assegnarle”, come se ciò automaticamente dovesse indurre i giudici del merito a verificare la circostanza, ma non specifica affatto come tale questione sia stata valorizzata e sottoposta all’attenzione di costoro per dimostrare l’uso distorto del potere datoriale e, quindi, la considerazione espressa dalla Corte di Appello, circa la non idoneità della veridicità o meno della indisponibilità di posizioni alternative occupabili dal dirigente ad influire sul licenziamento, risulta un apprezzamento che riguarda una quaestio facti che non può essere riesaminata in questa sede.

3. Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 66 del 2003, art. 10, comma 2, criticando la sentenza impugnata “per avere erroneamente respinto la domanda relativa alle ferie non godute nell’ultimo anno”. In particolare si eccepisce che la domanda del dirigente “comprendeva anche le ferie maturate e non godute all’atto di cessazione del rapporto avvenuta il 31 dicembre 2012”, mentre la Corte territoriale avrebbe respinto non solo quella relativa all’anno 2011, in ragione del “divieto di monetizzazione delle ferie maturate nell’anno che precede il recesso dal rapporto”, ma anche la domanda relativa alle ferie dell’anno successivo.

4. Il motivo non merita accoglimento in quanto non si misura con la ragione fondante il decisum che, come riportato nello storico della lite, sta tutta nel rilievo che per “il restante periodo”, cioè per il 2012 quale anno in corso alla cessazione del rapporto, il G. non aveva “specificamente dedotto e quindi provato l’esistenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive, che gli abbiano posto un ostacolo di fatto alla fruizione delle ferie”.

Ne’ tanto meno si riportano i contenuti degli atti processuali dai quali risulti che il dirigente avesse richiesto l’indennità per ferie non godute anche relativamente al periodo di malattia.

5. Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con spese liquidate secondo il regime della soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 4.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 20012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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