Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23052 del 17/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16035-2015 proposto da:

B.W., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della CONSULTANDE BUSINESS IMPORT EXPORT SARL SIGLABILE CIBIEX S.A.R.L. quale socio accomandatario della e quindi legale rappresentante della RAVENNA S.A.S., già RAVENNA S.A.S DI W.B. & C. e già S.A.S. ATTILA FASHION, già ATTILA S.A.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL CRISTALLINA 3, presso lo studio degli avvocati AMILCARE SESTI e VINCENZO DAVOLI, che la rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro tempore, e la DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1822/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 24/12/2014 R.G.N. 891/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

RILEVATO

– che, con sentenza del 24 dicembre 2014, la Corte d’Appello di Bologna chiamata a pronunziarsi in sede di gravame avverso la decisione resa dal Tribunale di Parma sull’opposizione proposta da B.W., in proprio e quale legale rappresentante della Attilafashion s.a.s. (ora Ravenna s.a.s. di B.W. & C.) nei confronti della Direzione provinciale del Lavoro di Parma avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa per la violazione di diverse disposizioni relativamente a nove lavoratori che avevano prestato attività lavorativa a favore della Società in forza di contratti di lavoro a progetto e due di essi anche in forza di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa in parziale riforma della predetta decisione annullava l’ordinanza-ingiunzione limitatamente alle violazione riferite ai co.co.co. rigettando per il resto l’opposizione del B.;

– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, per la genericità del progetto inserito in contratto, subordinati i rapporti di lavoro con i dipendenti assunti con quella tipologia contrattuale e, viceversa, non provata la subordinazione nei rapporti di lavoro formalizzati come co.co.co., derivandone dovute le sanzioni di cui all’ordinanza-ingiunzione opposta nel primo caso e non nel secondo;

– per la cassazione di tale decisione ricorre il B., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resistono, con controricorso, la DPL di Parma ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

CONSIDERATO

– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss., e della circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, lamenta a carico della Corte territoriale l’incongruità logica e giuridica del convincimento da questa espresso in ordine alla genericità del progetto in relazione al quale erano stati conclusi i contratti di collaborazione;

che il motivo deve ritenersi inammissibile atteso che, non solo la censura sollevata dal ricorrente non si misura con il corretto rilievo della Corte territoriale, che desume la genericità del preteso progetto dalla circostanza che lo stesso si sostanziava nella mera indicazione delle mansioni affidate, ma addirittura giunge a sostenere, contro il chiaro dettato della disciplina di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 61 e ss. l’ammissibilità dell’indicazione generica del progetto;

che, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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