LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 11881-2020 proposto da:
D.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERTO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
per regolamento di competenza avverso il decreto n. CRONOL.
10941/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 24/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO FALABELLA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. RITA SANLORENZO che visti gli artt. 42 e ss c.p.c. chiede il rigetto del ricorso.
LA CORTE:
OSSERVA 1. – D.H. ha proposto ricorso per regolamento di competenza avverso il decreto del Tribunale di Roma del 24 gennaio 2020.
Il giudizio trattato avanti al Tribunale capitolino aveva ad oggetto l’impugnazione del provvedimento del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno che aveva disposto il trasferimento del predetto D. in Norvegia.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato la propria incompetenza territoriale rilevando che il procedimento doveva essere trattato avanti al Tribunale di Campobasso, visto che al momento della proposizione del ricorso il richiedente era ospite di una struttura di accoglienza governativa situata nel distretto di quell’ufficio.
2. – Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.
Il pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso.
3. – Il ricorrente contesta che la competenza a giudicare della domanda di protezione internazionale vada individuata avendo riguardo al centro in cui è ospitato il richiedente asilo. Rileva che il criterio adottato dal Tribunale è applicabile alle sole controversie relative alla protezione internazionale per le quali è prevista una ripartizione ratione loci delle Commissioni territoriali.
4. – Il Collegio reputa necessario differire la trattazione del regolamento di competenza, giacché la questione che ne costituisce oggetto sarà esaminata dalla Corte in una prossima udienza pubblica della prima sezione civile.
PQM
La Corte:
rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6a Sezione Civile, il 16 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021