Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23112 del 18/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2865-2016 proposto da:

S.L., M.L., nella loro qualità di eredi dei germani M.P.A., M.A., M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA GENTILE DA FABRIANO 3, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO CAVALIERE, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

L.S., elettivamente domiciliata in *****, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PETRIVELLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE STANCO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4710/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 31/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO.

RILEVATO

che i sigg. M.P.A., M.G. e M.A., quali eredi di M.M., hanno proposto ricorso, a ministero degli avvocati Raffaele Cavaliere e Francesco Cavaliere, contro la sig.ra L.S., quale erede di D.S.M., per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 4710/2015 del 21 aprile/31 maggio 2015;

che la sig.ra L. ha depositato controricorso a ministero dell’avv. Giuseppe Stanco e Antonio Petrivelli;

che la causa è stata chiamata per la discussione all’adunanza di camera di consiglio del 16 dicembre 2020;

che i prossimità dell’adunanza i sigg. M.L. e S.L. si sono costituiti, pur essi a ministero degli avvocati Raffaele Cavaliere e Francesco Cavaliere, nella loro qualità di eredi dei ricorrenti P.A., G. e M.A., riferendo e documentando che questi ultimi sono tutti deceduti nelle more del giudizio di cassazione, e dichiarando di rinunciare al ricorso per cassazione proposto dai loro danti causa, per essere frattanto intervenuta transazione con la sig.ra L.;

che la suddetta rinuncia è stata accettata dal suddetto avv. Stanco, difensore della contro ricorrente;

che quindi il giudizio va dichiarato estinto per rinuncia al ricorso;

che, poiché la rinuncia è pervenuta dopo la fissazione dell’adunanza, la declaratoria di estinzione va pronunciata dal Collegio (Cass. 19051/10, Cass. 1878/11);

che, in ragione dell’accettazione della rinuncia da parte della contro ricorrente non vi à luogo alla regolazione delle spese di questo giudizio;

che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, “lato sensu” sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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