Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23113 del 18/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20834-2016 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BANCO POPOLARE – SOCIETA’ COOPERATIVA – SOCIETA’ INCORPORANTE IL CREDITO BERGAMASCO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRISTOFORO COLOMBO 177, presso lo studio dell’avvocato MICHELE RANCHINO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GRAZIA SCIARRA;

MPS GESTIONE CREDITO BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BRIGNONE;

– controricorrenti –

Nonché da:

CO.MA., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCIANI LUIGI, 1, presso lo studio dell’avvocato VITO PARENTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentali –

contro

MPS GESTIONE CREDITO BANCA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato GIANMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DANIELA BRIGNONE;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

nonché contro GUBER SPA, F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 435/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 11/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO.

RITENUTO

che:

– C.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia che aveva accertato l’autenticità delle sottoscrizioni apposte da F.M. e Co.Ma. sulla scrittura privata del 30.6.1998 ed aveva accertato che Co.Ma. era proprietaria degli immobili poi ceduti al C.; la corte distrettuale aveva quindi condannato F.M. al rilascio di detti beni in favore del C.; aveva condannato C.E. e Co.Ma., in solido tra loro, a rimborsare al Monte dei Paschi di Siena, al Credito Bergamasco ed alla Guber s.p.a. le spese del giudizio d’appello;

– il Monte dei Paschi di Siena ed il Banco Popolare – Società Cooperativa hanno resistito con controricorso;

– Co.Ma. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale; – con atto del 4.1.2021, notificato alle controparti in pari data, C.E. ha rinunciato al ricorso principale e Co.Ma. al ricorso incidentale;

– il Monte del Paschi di Siena e la Banca Popolare di Milano Società cooperativa a responsabilità limitata hanno accettato le rinunce;

– ai sensi dell’art. 390 c.p.c., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

– nel giudizio di cassazione, diversamente da quanto previsto dall’art. 306 c.p.c., la rinuncia al ricorso è produttiva di effetti a prescindere dalla accettazione delle altre parti, che non è richiesta dall’art. 390 c.p.c.. Trattandosi di atto unilaterale recettizio, essa produce l’estinzione del processo, senza che occorra l’accettazione, perché determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass. Sez. Un. 1923/1990; Cass. n. 4446/1986; Cass. n. 23840/2008);

– gli adempimenti previsti dall’art. 390 c.p.c. – la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti – sono finalizzati soltanto ad ottenere l’adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 c.p.c. (cfr. Cass. n. 2317/2016):

– ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4, infatti, la condanna non è pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altri parti perso o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale;

– il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcune statuizione sulle spese.

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di cassazione, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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