LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARRATO Aldo – rel. Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 13325/2016) proposto da:
S.A., (C.F.: *****) e M.S., (C.F.: *****), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti Sabina Ciccotti, e Piercarlo Mantovani, ed elettivamente domiciliati presso lo studio della prima, in Roma, via L. Caro, n. 62;
– ricorrenti –
contro
F.R., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù
di procura speciale apposta a margine del controricorso, dagli Avv.ti Simone Baggio, e Giovanni Giuffre’ e domiciliato “ex lege”
presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2708/2015 (pubblicata il 25 novembre 2015);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Presidente relatore Dott. Aldo Carrato.
RILEVATO
che S.A. e M.S. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza n. 2708/2015 (pubblicata il 25 novembre 2015) della Corte di appello di Venezia, resistito con controricorso dall’intimato F.R.;
considerato che, in data 17 maggio 2021, il difensore costituito per i due indicati ricorrenti S.A. e M.S. ha depositato dichiarazione – del 7 maggio 2021 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. sottoscritta, in un unico contesto, personalmente dagli stessi ricorrenti e dal medesimo difensore, instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio;
constatato che detta rinuncia risulta accettata dal controricorrente F.R. mediante sottoscrizione personalmente dallo stesso apposta unitamente a quella del suo difensore, in pari data, di seguito alla dichiarazione di rinuncia dei due ricorrenti;
RITENUTO
pertanto, che per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dallo stesso art. 391 c.p.c., comma 4 rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021