Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23116 del 18/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 8730/2016) proposto da:

N.A., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Paolo Natale Elimi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Eleonora Moscato, in Roma, via Asiago n. 8;

– ricorrenti –

contro

N.L., (C.F.: *****), rappresentato e difeso, in virtù

di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. Pietro Nencini, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour;

– controricorrente-

nonché

NE.AL., NE.AN., N.S. e F.I.V.E.

S.R.L.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze n. 1687/2015 (pubblicata il 5 ottobre 2015);

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

RILEVATO

che N.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 1687/2015 (pubblicata il 5 ottobre 2015) della Corte di appello di Firenze, resistito con controricorso da N.L., mentre tutte le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

CONSIDERATO

che, in data 26 aprile 2021, il difensore costituito per la ricorrente N.A. ha depositato dichiarazione – del 16 aprile 2021 – di rinuncia agli atti del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 390 c.p.c. sottoscritta dallo stesso difensore in virtù della procura speciale conferitagli dalla medesima ricorrente per la proposizione del ricorso (ricomprensiva di tale potere), instando per la dichiarazione di estinzione del presente giudizio;

constatato che detta rinuncia risulta accettata dal controricorrente N.L., a mezzo del suo difensore (in virtù dei poteri conferitigli con la procura speciale rilasciata in calce al controricorso), mediante sottoscrizione dallo stesso apposta, in pari data, di seguito alla dichiarazione di rinuncia da parte del difensore della ricorrente;

ritenuto, pertanto, che per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391 c.p.c., comma 1, senza, inoltre, doversi provvedere sulle relative spese, ricadendosi nell’ipotesi prevista dallo stesso art. 391 c.p.c., comma 4 rilevandosi, altresì, come da siffatta pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rituale rinuncia al ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 agosto 2021

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