Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23135 del 19/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10804-2016 proposto da:

E.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI RE DI ROMA 57, presso lo studio dell’avvocato TIZIANA MARINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE CIARDO;

– ricorrente –

contro

E.G., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 790/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

CONSIDERATO

che:

-con, con atto depositato il 25 maggio 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;

-la rinuncia è stata sottoscritta dalla parte personalmente e dal difensore, che ha anche autenticato la firma della rinunciante;

– ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese, non essendosi costituito alcuno degli intimati;

– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

PQM

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.;

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di cassazione, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

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