Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.23142 del 19/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27270-2017 proposto da:

TRENITALIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE DE LUCA TAMAJO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO RICCARDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2113/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/05/2017 R.G.N. 2288/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI.

RILEVATO

CHE:

Con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, D.D. e S.G., dipendenti di Trenitalia s.p.a., proponevano appello avverso la sentenza del 25.1.12 con la quale il Tribunale di Torre Annunziata aveva rigettato la loro domanda diretta all’accertamento della superiore qualifica (o figura professionale) di Tecnico di Manutenzione livello E (dal settembre 2005 ed in veste di addetti in via continuativa al collaudo ed alle prove dei distributori dei freni) in luogo di quella formalmente posseduta di Operatore Specializzato, livello F del CCNL di settore, con condanna della società convenuta al pagamento delle differenze retributive da quantificarsi in separata sede.

Deducevano gli appellanti l’errore del primo giudice nella valutazione delle prove raccolte.

La Società appellata si costituiva resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 12.5.17, la Corte d’appello di Napoli dichiarava cessata la materia del contendere quanto a D.D. mentre quanto a S.G. dichiarava il suo diritto all’inquadramento richiesto di Tecnico di Manutenzione livello E dal 1.12.05.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Trenitalia s.p.a., affidato a due’ motivi, cui resiste lo S. con controricorso.

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo Trenitalia s.p.a. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2103,1362-64 c.c. oltre che dell’art. 21 del c.c.n.l. delle Attività Ferroviarie 16.4.03, in relazione all’affermata riconducibilità delle mansioni espletate dallo S. al superiore inquadramento E Tecnici, figura professionale di Tecnico della Manutenzione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la sentenza impugnata non aveva compiuto la valutazione cd. trifasica, e cioè l’accertamento di fatto dell’attività in concreto svolta dal lavoratore, l’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal c.c.n.l. di categoria ed il raffronto tra il primo accertamento ed il testo contrattuale collettivo. In particolare si duole che la Corte di merito ha sì effettuato il confronto tra il livello di appartenenza (F) e quello rivendicato (E) ma poi ha di fatto concentrato la sua attenzione unicamente sulla declaratoria della figura professionale rivendicata (Tecnico della Manutenzione), senza minimamente effettuare il raffronto con quella posseduta (Operatore specializzato).

Lamenta che la Corte si limitò alla distinzione tra livelli e figura professionale (senza esaminare il profilo professionale) e senza per giunta considerare (anche se la doglianza è riferita a controparte pag. 12 ricorso) che il tratto caratteristico della figura di tecnico della manutenzione non era il contenuto dell’attività svolta, evidenziando che il tratto caratterizzante il livello E è il qualificato livello di professionalità e competenza (con adeguato livello di formazione o esperienza), mentre il livello F richiedeva solo una adeguata esperienza in analoghe mansioni.

Il motivo è infondato.

La sentenza impugnata ha accertato, riportando per esteso le declaratorie contrattuali ed i relativi profili professionali, nonché verificando le mansioni effettivamente svolte dallo S. in relazione ai profili professionali (non rilevando in realtà alcuna altra distinzione), evidenziando che il connotato essenziale della rivendicata figura professionale è un grado qualificato di professionalità in attività tecnico operative, svolte in condizioni di perfetta autonomia e con l’utilizzo di tecnologie complesse, come evidenziato dall’istruttoria svolta.

Deve peraltro evidenziarsi che, svolto ampiamente il processo cd. trifasico sopra dedotto, la censura di tale accertamento ove, come nella specie, adeguatamente motivato, si risolve in una censura di fatto, inammissibile in base al novellato all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Censura in particolare l’omesso esame del fatto che lo S. fu assegnato al reparto Centro Freni solo a decorrere dal 1.9.05 sicché non poteva possedere quel qualificato livello di professionalità e competenze previsto dal c.c.n.l. e di cui sopra.

Anche tale censura, peraltro non suffragata da adeguati elementi fattuali, si risolve in un’inammissibile rivalutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.

3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, debbono distrarsi in favore del difensore anticipante.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 5.250,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., da distrarsi in favore dell’avv. V. Riccardi. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2021

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