Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23158 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20840-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. GALIANI 68, presso lo studio dell’avvocato PIETRO SELICATO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SABINO SELICATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG.MOLISE, depositata il 05/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha chiesto che codesta S.C., in camera di consiglio, accolga il ricorso nei termini sopra precisati (accoglimento secondo motivo, assorbiti gli altri).

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle entrate notificava ad Venacore Adriana un avviso di rettifica del valore di un terreno, oggetto di compravendita, rideterminandolo ai fini dell’imposta di registro ed ai fini INVIM. La società acquirente, ISNA Costruzioni, presentava istanza di definizione agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 11 per le imposte di registro, ipotecaria e catastale provvedendo al pagamento del quantum. V.A. presentava a sua volta, in data 3.4.2003, istanza di definizione agevolata L. n. 289 del 2002, ex art. 11 per INVIM, ma ometteva di corrispondere l’importo dovuto, pertanto, l’Ufficio iscriveva a ruolo il credito erariale di cui all’originario avviso di rettifica, resosi definitivo per mancata impugnazione. La contribuente impugnava innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Isernia la relativa cartella di pagamento (n. *****) adducendo un errore di fatto commesso dal consulente. L’adita Commissione accoglieva il ricorso, con sentenza n. 48/1/2010. L’Ufficio proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo tre motivi. La contribuente si è costituita con controricorso, illustrato con memorie. V.A., dopo l’adunanza camerale dell’11.10.2018, in data 29.10.2018, ha depositato istanza di sospensione del processo, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, pertanto il Collegio, riconvocatosi in data 20.12.2018, ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo. Con nota del 21 maggio 2019, la ricorrente ha chiesto l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, depositando: copia quietanza di versamento, copia della domanda di definizione agevolata della controversia tributaria pendente, copia della ricevuta di presentazione della domanda di definizione agevolata.

L’Agenzia delle entrate, con nota del 9.11.2020, ha aderito alla richiesta di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, comunicando la regolarità della definizione ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 con riferimento alla cartella di pagamento n. *****.

CONSIDERATO

CHE:

– La società contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 convertito in L. n. 136 del 2018, allegando la domanda di definizione delle liti fiscali pendenti e quietanza di pagamento di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione; -L’Agenzia delle Entrate, con nota del 9.11.2020, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la Direzione Provinciale di Isernia ha dato atto della regolarità della domanda proposta dalla contribuente;

-il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del D.L. cit. “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restino a carico della parte che le ha anticipate”.

-Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (con riferimento al ricorso R.G. 20840/2013 riferito alla cartella di pagamento n. *****), in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6 allegando anche la nota della Direzione Provinciale di Isernia;

-In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c. d. “pace fiscale’) comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, effettuata da remoto, il 8 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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