LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14244/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato (pec:
ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it), dom.ta ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
C.G., residente in Castelnuovo Don Bosco (AT), alla via Aliberti n. 28;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1422/38/2015 della CTR del Piemonte, depositata in data 21/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 8 aprile 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, svoltasi mediante collegamento da remoto.
RITENUTO
CHE:
l’Amministrazione ricorrente con atto datato 23/10/2019 ha rappresentato che il contribuente ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 conv. in L. n. 136 del 2018.
CONSIDERATO
CHE:
l’istanza di definizione non ha ad oggetto tributi esclusi dalla legge e la stessa Amministrazione ricorrente ha dato atto che il contribuente ha versato quanto previsto per il perfezionamento della definizione;
nulla osta alla dichiarazione di estinzione dell’intero giudizio, in accoglimento della richiesta dell’Amministrazione ricorrente;
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, svoltasi mediante collegamento da remoto, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021