LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24894/2016 R.G. proposto da:
Enerproject s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Nicola Pennella, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Venezia n. 11;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è
domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
– controricorrente –
e Equitalia Sud S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1799/11/2016, depositata in data 30/3/2016, della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – Milano;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8 aprile 2021 dal Dott. Angelo Napolitano.
In data 29/7/2011 la Enerproject s.r.l. presentò al Tribunale di Milano un ricorso per decreto ingiuntivo nei confronti di Megasol s.r.l., al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo per prestazioni di servizi pari ad Euro 3.708.000 iva inclusa, quale soggetto che si era accollato il debito contratto da una terza società, la Solergy s.r.l., in forza di scrittura privata di accollo alla quale il creditore prestò adesione.
Emanato il decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione n. ***** recuperò a tassazione proporzionale la scrittura privata di accollo non registrata con le sanzioni dovute ex art. 69 Tur.
La società odierna ricorrente impugnò l’avviso di liquidazione.
Successivamente, in data 20/2/2014, Equitalia Sud S.p.A. (d’ora in poi, “l’agente della riscossione”) notificò all’odierna, ricorrente una cartella di pagamento avente ad oggetto le somme liquidate dall’Ufficio, cartella che la odierna contribuente impugnò, anche nei confronti dell’Ufficio, deducendo le stesse censure fatte valere con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione.
Riuniti i due ricorsi, la CTP di Milano accolse in parte il ricorso, disponendo che l’atto enunciato (l’accollo) doveva essere tassato in misura fissa per il principio di alternatività tra l’iva, cui era assoggettato il contratto di prestazione di servizi, e l’imposta di registro.
La CTR, su appello dell’Ufficio e nel contraddittorio anche con l’agente della riscossione, riformò la sentenza di primo grado ripristinando la tassazione dell’atto di accollo in misura proporzionale.
Contro la sentenza di appello l’odierna contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico, complesso motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
L’agente della riscossione è rimasta intimata.
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato “Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e seguenti, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 40 della nota II all’art. 8 della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. cit., dell’art. 9 della Parte I della Tariffa cennata e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 22 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la società contribuente si lamenta che erroneamente l’Ufficio abbia tassato il contratto di accollo enunciato nel decreto ingiuntivo con l’imposta di registro in misura proporzionale al 3%. Dopo aver sostenuto che il debito accollato dalla debitrice ingiunta riguardava prestazioni di servizi effettuate dalla contribuente soggette ad iva nella misura ordinaria, la società odierna ricorrente sostiene che l’atto enunciato nel decreto ingiuntivo non possa essere qualificato come accollo, bensì come cessione del contratto, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 31 Tur, l’atto enunciato sarebbe tassabile nella stessa misura dell’atto enunciante (decreto ingiuntivo), e cioè con l’imposta di registro in misura fissa, in virtù del principio di alternatività tra l’iva, cui è soggetto il rapporto sostanziale alla base del decreto ingiuntivo, e l’imposta di registro. In subordine, la società ricorrente ha dedotto che l’atto enunciato, tassato dall’Ufficio in misura proporzionale, rientra tra quelli di cui all’art. 6 della Tariffa parte Prima allegata al Tur, con la conseguente applicazione dell’imposta di registro nella misura ivi prevista.
1.1.IL ricorso è inammissibile.
1.2.Si deve rilevare, innanzitutto, che la sentenza impugnata depositata insieme con il ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. non è intelligibile, mancando totalmente nella copia rilasciata la parte motiva della stessa.
1.3. Tale mancanza giustificherebbe, da sola, la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, ai sensi del richiamato art. 369 c.p.c.
Tuttavia, quand’anche, in un’ottica sostanzialistica, si volesse ritenere che nel caso che ci occupa non vi sia improcedibilità, in quanto dal ricorso si evincerebbe con sufficienza il tenore delle parti di sentenza sottoposte a critica (cfr. Cass., sez. 1, n. 14347/2020), il ricorso è comunque inammissibile, in quanto tende ad una riqualificazione dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo come cessione del contratto anziché come accollo.
In altri termini, per sostenere la tassabilità in misura fissa e non proporzionale dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo, la società ricorrente contrappone la sua interpretazione dell’atto enunciato a quella dell’Agenzia delle Entrate, evocando peraltro in maniera generica la violazione delle disposizioni codicistiche relative all’ermeneutica contrattuale (artt. 1362 ss. c.c.).
Inoltre, gli stessi brani dell’atto enunciato trascritti in ricorso, se interpretati in base al loro tenore letterale, non escludono che le parti abbiano concluso un contratto a favore di terzo (dove la società odierna ricorrente figura quale promittente, Solergy s.r.l. quale stipulante e Megasol s.r.l. quale terza beneficiaria), con il successivo accollo da parte di Megasol s.r.l., beneficiaria delle prestazioni della odierna contribuente, del corrispettivo che originariamente avrebbe dovuto essere corrisposto dalla stipulante Solergy s.r.l..
1.4. Anche la prospettazione subordinata dell’unico motivo di ricorso, secondo la quale l’atto enunciato rientrerebbe in una delle categorie di cui all’art. 6 della Tariffa Parte Prima allegata al Tur, è inammissibile, in quanto tende a contrapporre e a proporre a questa Corte una interpretazione alternativa dell’atto enunciato nel decreto ingiuntivo e tassato in misura proporzionale.
Comunque, a ben vedere, l’accollo non è menzionato nel citato art. 6, ed inoltre esso si differenzia, sia sul piano causale che su quello strutturale, dalla fideiussione.
2. All’inammissibilità consegue, in base al principio di soccombenza, la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che è l’unico soggetto che ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la società contribuente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in Euro cinquemilaseicento per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi mediante collegamento da remoto, il 8 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021