LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. REGGIANI Eleonora – rel. Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 20528/2017 promosso da:
Poligrafica F.lli A. Editori di E.A. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli, piazza della Carità 32, presso lo studio dell’avv. Mario Gramegna, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
– ricorrente –
contro
Comune di Napoli, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Francesco Denza 50/A, presso lo studio dell’avv. Nicola Laurenti, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Maria Ferrari e Maria Anna Amoretti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 513/2017 della CTR della Campania, depositata il 24/01/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 513/2017, depositata il 24/01/2017, la CTR della Campania, ha rigettato l’appello della contribuente contro la decisione di primo grado che aveva respinto l’impugnazione proposta contro l’avviso di liquidazione n. ***** del Comune di Napoli, notificato il *****, riguardante la TARES dovuta per l’anno 2013 in relazione ad un immobile adibito a tipografia.
In motivazione, la CTR ha ritenuto corretta l’applicazione del tributo sull’intera superficie dell’immobile, non avendo la contribuente dimostrato in quali locali esercitasse l’attività di tipografia.
Avverso la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di impugnazione, depositando anche memoria illustrativa delle proprie difese.
Il Comune di Napoli ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la “nullità della sentenza o del procedimento”, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per avere la CTR omesso di pronunciarsi su un punto decisivo della domanda, in violazione dell’art. 112 c.p.c., statuendo su fatti e circostanze diverse da quelle dedotte in giudizio, riguardanti un’altra vertenza. In particolare, la ricorrente ha dedotto che, nello svolgimento del processo, la CTR ha fatto riferimento a TARSU/TIA per gli anni 2007-2011, invece che alla TARES per l’anno 2013, e ha riportato un esito del giudizio di primo grado non corrispondente a quello effettivo (accoglimento parziale invece che rigetto del ricorso della contribuente), aggiungendo che, nella motivazione della sentenza, la stessa CTR ha richiamato il regolamento TARSU, sebbene si trattasse di TARES, e ha affrontato una questione attinente alla determinazione del tasso d’interesse sull’importo dovuto, che non era stata prospettata.
Con il secondo motivo è dedotta l'”erronea valutazione degli elementi probatori violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.”. Nell’illustrazione del motivo, la ricorrente ha allegato che la CTR, del tutto erroneamente e immotivatamente, ha valutato in modo poco attento e parziale le prove documentali depositate in atti, in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., pervenendo ad una motivazione insufficiente e contraddittoria circa le ragioni sottese al proprio convincimento, aggiungendo, infine, che la CTR ha omesso di valutare tutta la documentazione prodotta dalla contribuente – e in particolare il contratto di appalto per lo smaltimento dei rifiuti speciali, le fatture attestanti l’avvenuto smaltimento a spese della contribuente e la perizia giurata, a cui erano allegati 42 rilievi fotografici che rappresentavano lo stato dei luoghi – che, se fosse stata considerata, avrebbe portato la CTR ad escludere, ai fini TARES, le aree in cui si svolgeva l’attività di tipografia.
2. Si deve subito rilevare che nella memoria difensiva, pervenuta il 12/04/2021, con riferimento al secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente ha prospettato per la prima volta la ritenuta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, illustrandone ampiamente le ragioni.
Tale censura è evidentemente tardiva, e dunque inammissibile, non essendo contenuta nel ricorso per cassazione, ma in un atto destinato soltanto ad illustrare le difese già assunte.
3. Occorre esaminare in via prioritaria il secondo motivo di ricorso che in parte è inammissibile e in parte è fondato.
3.1. Com’e’ noto, la violazione dell’art. 115 c.p.c. sussiste quando il giudice non ha posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, decidendo in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che deve avere statuito o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (dichiarando di non doverla osservare) o contraddicendola implicitamente (giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio).
Non può dunque ritenersi che detta violazione sussista quando il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti, attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (v. da ultimo Cass., Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020).
Il principio del libero convincimento trova infatti fondamento nell’art. 116 c.p.c., che è violato solo quando il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuire ad essa un altro e diverso valore o il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure se, nonostante sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, il medesimo giudice abbia valutato la prova secondo il suo prudente apprezzamento (v. ancora Cass., Sez. U, n. 20867 del 30/09/2020).
Se, invece, il giudice ha solo male esercitato il proprio prudente apprezzamento, la censura in sede di legittimità è ammissibile, ma solo nei limiti del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che non consente più l’impugnazione “per omessa insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, ma solo “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
In altre parole, l’omesso esame di elementi istruttori può integrare il vizio appena descritto qualora tale omissione determini l’omesso esame di un fatto storico, primario o secondario, rilevante ai fini della decisione e discusso dalle parti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 27415 del 29/10/2018).
Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014) hanno precisato che la modifica normativa appena richiamata ha l’effetto di limitare il vizio di motivazione, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge. E ciò accade solo quando il vizio è così radicale da comportare, con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, la nullità della sentenza per mancanza della motivazione.
In particolare, secondo le Sezioni Unite, la riformulazione normativa deve essere interpretata alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 prel., come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
In altre parole, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sull’esistenza (sotto il profilo dell’assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta), ossia il controllo riferito a quei parametri che determinano la conversione del vizio di motivazione in vizio di violazione di legge, sempre che emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata.
3.2. Tenuto conto di quanto appena evidenziato, nel caso di specie non può ritenersi ammissibile la censura formulata nel secondo motivo, nella parte in cui la ricorrente ha invocato la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., perché con tale censura non è stata prospettata l’assunzione delle prove in via ufficiosa (in riferimento all’art. 115 c.p.c.), né la violazione della disciplina che attiene alla loro valutazione (in riferimento all’art. 116 c.p.c.).
3.3. Ciò che la ricorrente ha in concreto prospettato è che la CTR ha valutato in modo poco attento e parziale le prove documentali depositate in atti, pervenendo ad una motivazione insufficiente e contraddittoria circa le ragioni sottese al proprio convincimento, aggiungendo, poi, che la valutazione di alcuni documenti è stata proprio del tutto omessa, mentre, se fosse stata effettuata, avrebbe portato a una diversa decisione.
3.4. Senza dubbio deve ritenersi inammissibile il sindacato come sopra formulato, nella parte in cui è prospettata l’errata valutazione delle prove che ha condotto ad una motivazione inadeguata, tenuto conto che alla presente fattispecie si applica il novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), il quale, come sopra spiegato, ha escluso la possibilità di contestare l’insufficienza o l’inadeguatezza della motivazione.
3.5. Diverso è invece il discorso con riferimento al dedotto il mancato esame di determinati documenti offerti dalla contribuente che, secondo la censura formulata, se fossero stati valutati, avrebbero portato la CTR ad una diversa decisione.
Si tratta di documenti che la società ha allegato di avere prodotto già nel giudizio di primo grado (v. p. 4 e p. 6 del ricorso per cassazione), volti a descrivere lo stato dei luoghi, a individuare i locali adibiti a tipografia, e a dimostrare l’operato smaltimento in proprio dei rifiuti (v. p. 15 del ricorso per cassazione).
Come sopra evidenziato, la CTR ha deciso l’appello, affermando che la contribuente non aveva dimostrato in quali locali esercitasse l’attività di tipografia (p. 4 della sentenza impugnata).
Quest’ultima, nella censura formulata nel ricorso per cassazione, ha invece dedotto che è stato il giudice dell’appello a non esaminare la documentazione che, se valutata, avrebbe fornito tali elementi di prova.
Come sopra evidenziato, si tratta di documenti, prodotti al fine di descrivere lo stato dei luoghi, individuare i locali adibiti a tipografia e dimostrare l’operato smaltimento in proprio dei rifiuti (v. p. 15 del ricorso per cassazione).
E’ pertanto evidente che si tratta di documenti decisivi, offerti al giudice di merito nel contraddittorio delle parti, che il giudice avrebbe dovuto esaminare.
4. L’accoglimento, sia pure nei termini appena evidenziati, del secondo motivo di ricorso, rende superfluo l’esame del primo, da ritenersi pertanto assorbito.
5. In conclusione, accolto il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, assorbito il primo, la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione e, assorbito il primo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto, con rinvio della causa alla CTR della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione civile della Corte suprema di cassazione, mediante collegamento “da remoto”, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021