LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. PENTA Andrea – Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22654-2016 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO CLEMENTI 51, presso lo studio dell’avvocato ITALA DI PAOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO TATA;
– ricorrente –
contro
SOGET SPA, COMUNE ALBANELLA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2915/2016 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ. DIST. di SALERNO, depositata il 27/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.
RITENUTO
1. – La Commissione tributaria regionale della Campania, con sentenza n. 2925/16 del 21 febbraio 2016, pubblicata il 27 marzo 2016, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal contribuente C.A., nei confronti dell’Agente della riscossione, avverso la sentenza n. 2656 della Commissione tributaria provinciale di Salerno, la quale aveva rigettato il ricorso del ridetto contribuente contro l’avviso di accertamento, emesso dal Comune di Albanella, recante l’importo di Euro 2.400,00 a titolo di TARSU dovuta per gli anni 2010, 2011 e 2012.
2. – Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con atto del 29 settembre 2016.
3. – Nessuna delle parti intimate ha svolto difese.
CONSIDERATO
1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato la inammissibilità del gravame osservando che le censure proposte dall’appellante concernevano l’atto impositivo, impugnato in prime cure, in carenza di specifici motivi di confutazione della sentenza appellata; sicché l’impugnazione era priva del requisito della specificità dei motivi prescritto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53.
2. – II ricorrente sviluppa due motivi.
2.1 – Con il primo denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, e in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c..
La parte deduce che, col terzo motivo del gravame, aveva censurato la sentenza di prime cure sotto il profilo della violazione degli artt. 113,115 e 116 c.p.c., e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67 in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, lamentando, in proposito, la omessa valutazione della documentazione prodotta e la inosservanza delle disposizioni in materia di accertamento; e aveva, quindi, ” esplicato le proprie ragioni di gravame ” dimostrando la illegittimità dell’avviso di accertamento.
2.2 – Col secondo motivo il ricorrente eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.p., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per omessa pronuncia e inosservanza degli artt. 112 e 113 c.p.p. e del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, commi 2 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 156 del 2015; nonché violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 dle 1997, ridetto art. 3, commi 2 e 3, in relazione al D.Lgs. n. 156 del 2015.
La parte lamenta che la Commissione tributaria regionale ha omesso di esaminare il motivo di appello relativo alle sanzioni e di applicare la disposizione del favor rei.
3. Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente non ha allegato, a corredo della impugnazione, la copia dell’atto di appello, né ha riprodotto il gravame, mediante integrale trascrizione, nel corpo del ricorso.
La parte si e’, invece, limitata a citare testualmente, soltanto in parte, l’atto di appello e, in parte, a riassumerlo, asserendo di avere “con dovizia esplicato le proprie ragioni di gravame” (p. 4 del ricorso).
I motivi del ricorso difettano, pertanto, del requisito della specificità, sotto il profilo della autosufficienza.
Il vizio formale comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1.
Proprio in termini la giurisprudenza di legittimità ha fissato il principio di diritto secondo cui ” è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte ” (Sez. 2, sentenza n. 17049 del 20/08/2015, Rv. 636133 – 01; cui adde Sez. 5, sentenza n. 10330 del 01/07/2003, Rv. 564680 – 01, secondo la quale ” in base al principio di autosufficienza, è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta l’immediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetta la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio di merito “; Sez. 5, ordinanza n. 24340 del 04/10/20:18, Rv. 651398 – 01).
E, in proposito, è appena il caso di ribadire che nel giudizio di legittimità ” l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti ” (Sez. 6 – 1, ordinanza n. 23834 del 25/09/2019, Rv. 655419 – 01; Sez. 4, sentenza n. 11738 del 08/06/2016, Rv. 640032 – 01).
Consegue alle considerazioni che precedono la declaratoria della inammissibilità del ricorso.
4 – Nessun provvedimento deve essere adottato riguardo le spese processuali in quanto le vittoriose intimate non hanno svolto difese.
5. – La inammissibilità del ricorso comporta, infine, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 31 gennaio 2013, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi da remoto, il 22 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021
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