Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23171 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 71-2017 proposto da:

D.P., elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO PACE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2762/2016 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA, depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 2762/2016 del 17 marzo 2016, pubblicata l’11 maggio 2016, ha confermato la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 11298/2015 di rigetto del ricorso proposto dalla contribuente D.P., nei confronti della Agenzia delle entrate, avverso l’avviso di accertamento, ai fini della imposta sul reddito delle persone fisiche, dei maggiori redditi percetti negli anni 2006 e 2007 e delle relative addizionali.

2. – La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, mediante atto del 12 dicembre 2016.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 27 gennaio 2017.

4. – Entrambe le parti – la ricorrente, con memorie del ***** e del *****, e l’Avvocatura generale dello Stato, con memorie dell'***** e del ***** – esponendo e documentando, con corredo di pertinenti produzioni, che la controversia è stata definita ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, hanno chiesto dichiararsi la estinzione del procedimento.

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta effetto della estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi da remoto, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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