Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23176 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SUCCIO Roberto – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Mar – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian A – rel. Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10212-2014 proposto da:

C.G. (C.F. *****), rapp. e dif., in virtù di procura speciale in atti, dagli Avv.ti ANDREA GALDIERI ed ARCANGELO GUZZO, presso lo studio del quale ultimo sono tutti elett.te dom.ti in Roma, alla VIA A. GRAMSCI, n. 9;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.;

– resistente –

avverso la sentenza n. 454/23/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 12/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/5/2021 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che C.G. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Napoli, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese afferenti ad imposte dirette, indirette e sanzioni relative all’anno di imposta 2004, per aver omesso di dichiarare redditi di impresa da attività di commercio all’ingrosso di prodotti audio e video;

che la C.T.P. di Napoli, con sentenza 349/18/10, accolse il ricorso;

che avverso tale decisione l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania la quale, con sentenza n. 454/23/13, depositata il 12.12.2013, accolse il gravame, ritenendo l’avviso di accertamento motivato e la percentuale di ricarico applicata ragionevole e prudente;

che avverso tale decisione il C. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi; si è costituita, al solo fine di partecipare alla eventuale discussione orale, l’AGENZIA DELLE ENTRATE;

che, prima dell’udienza del 25.2.2020, originariamente fissata per la trattazione della causa in camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato, ex art. 372 c.p.c., la sentenza n. 113/2018, pubblicata l’8.1.2018, con cui la C.T.R. della Campania ha revocato la sentenza n. 454/23/13, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., con la quale la medesima difesa del C. ha chiesto, sulla scorta della citata sentenza n. 113/2018, dichiararsi il ricorso improcedibile;

che, tuttavia, essendo stata depositata solo una copia autentica della sentenza n. 113/2018, priva dell’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato, il Collegio, stante l’impossibilità di dichiarare il ricorso improcedibile (arg. da Cass., Sez. 2, 27.10.1987, n. 7914, Rv. 455667-01), ha rinviato la causa a nuovo ruolo, onerando parte ricorrente al deposito, entro il minor tempo possibile, dell’attestazione predetta;

che la difesa del contribuente, ottemperando a quanto precede, ha quindi depositato copia della sentenza n. 113/2018, munita dell’attestazione di cancelleria – in calce all’ultima pagina e datata 10.12.2020 – di mancata proposizione, avverso la stessa, di ricorso per cassazione;

che, per effetto di quanto precede, si è determinata la cessazione della materia del contendere, che dà luogo all’inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass., Sez. U, 28.4.2017, n. 10553, Rv. 643788-01 e, più recentemente Cass., Sez. 3, 2.4.2021, n. 9201);

che, in considerazione di tale sopravvenuta carenza di interesse, nonché della costituzione dell’AGENZIA DELLE ENTRATE ai soli fini della discussione in pubblica udienza: a) nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio di legittimità; b) non sussistono i presupposti processuali per la condanna della parte ricorrente al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, ex art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la cui ratio va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose e che, pertanto, trova applicazione per il caso di inammissibilità originaria del gravame ma non per quella come nella specie – sopravvenuta (cfr. anche Cass., Sez. 6-2, 2.7.2015, n. 13636, Rv. 635682-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di C.G., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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