LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4477/2015 R.G. proposto da:
FONDAZIONE ENASARCO, rappresentata e difesa dall’avv. Claudio Berlieri e dall’avv. Alessandro Cogliati Dezza, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Alessandro Farnese, n. 7.
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore.
– intimata –
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione n. 37, n. 4239/37/14, pronunciata il 20/05/2014, depositata il 25/06/2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’08 giugno 2021 dal Consigliere Riccardo Guida.
RILEVATO
che:
1. la Fondazione Enasarco (anche “Fondazione” o “Enasarco”) impugnò la cartella di pagamento recante due distinte iscrizioni a ruolo effettuate dall’Agenzia delle entrate a titolo di mancato versamento di ritenute alla fonte (e interessi e sanzioni), una relativa al 2002 (ruolo n. 2007/450165, di Euro 2.955.428,79), l’altra relativa al 2003 (ruolo n. 2007/300146, di Euro 131.487,49). La Commissione tributaria provinciale (“C.T.P.”) di Roma accolse il ricorso, con sentenza n. 492/47/08 appellata dall’ufficio che, per quanto qui rileva, dedusse la tempestività della notifica della cartella (disconosciuta dal giudice di primo grado), con riferimento alle ritenute relative al 2002 (ridotte, a seguito di sgravio parziale, a Euro 333.575,00), e l’omessa pronuncia, da parte della C.T.P., per quanto riguarda le ritenute relative al 2003. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) del Lazio, con sentenza n. 305/14/10, riconobbe la tempestività dell’iscrizione a ruolo delle (omesse) ritenute del 2002 (per il residuo importo di Euro 333.575,00), e accolse l’appello dell’Amministrazione finanziaria “come in motivazione”;
2. la Fondazione Enasarco propose ricorso per la cassazione di questa sentenza, sulla base di due motivi: con il primo motivo, dedusse l’errore di diritto della C.T.R. in quanto, per le ritenute relative al 2002, il residuo importo di Euro 333.575,00, che traeva origine da un atto di riqualificazione effettuato dal fisco soltanto nel 2008, non era dovuto perché era decorso il termine di decadenza; con il secondo motivo, proposto “per mero tuziorismo” e per la sola ipotesi in cui si ritenesse l’accoglimento dell’appello dell’ufficio esteso anche a tale seconda iscrizione a ruolo, si lamentava l’omessa pronuncia della Commissione regionale su un punto decisivo della controversia;
3. questa Corte, con ordinanza 10/06/2013, n. 14578, in accoglimento del ricorso, cassò la sentenza impugnata, con rinvio al giudice a quo, specificando, in parte motiva, che il primo mezzo di cassazione era fondato, e, ancora, che “Quanto al secondo motivo di impugnazione, l’esame di esso appare del tutto frustraneo, giacché è riferito (per ragioni manifestamente prudenziali) ad una pronuncia non adottata, essendosi il giudicante limitato ad accogliere l’appello nei limiti della motivazione, nel contesto della quale non risulta esaminata la questione relativa al controllo della dichiarazione per l’anno 2003.”;
4. Enasarco ha riassunto la causa dinanzi alla C.T.R. del Lazio e, da un lato, ha insistito per la declaratoria di tardività dell’accertamento sotteso all’iscrizione a ruolo delle ritenute (rettificate) relative al 2002; dall’altro, con riferimento alle ritenute per il 2003, ha evidenziato che la Cassazione non si era pronunciata poiché aveva rilevato che il giudice d’appello, a sua volta, non aveva affrontato quest’aspetto della lite fiscale. Nella sua replica l’A.F. ha ribadito la legittimità della ripresa riguardante il 2002; quanto al 2003, ha eccepito l’acquiescenza della Fondazione che, secondo la tesi erariale, avrebbe dovuto proporre appello avverso la sentenza di primo grado che, dal canto suo, (cfr. pag. 2 della sentenza della C.T.R. qui impugnata) “non si era occupata del periodo d’imposta 2003.”;
5. la C.T.R. ha accolto l’appello dell’ufficio limitatamente all’iscrizione a ruolo delle (omesse) ritenute alla fonte per il 2003, sulla base della considerazione che, su questa distinta e autonoma pretesa erariale, il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciare, come desumibile dal tenore complessivo della sentenza, che si era limitata ad accogliere il ricorso di Enasarco senza affrontare, in parte motiva, le questioni riguardanti l’iscrizione a ruolo per il 2003. Sicché, ad avviso della Commissione regionale, sarebbe stato specifico onere della Fondazione (che invece sotto questo profilo era rimasta inerte) proporre appello denunciando l’omessa pronuncia del primo giudice, (ibidem) “la cui decisione era insuscettibile di coprire anche la parte del ricorso non specificamente esaminata.”. Una simile conclusione, a giudizio della C.T.R., era pienamente avvalorata anche dalla motivazione e dalla formula usata dalla Cassazione nella (già menzionata) ordinanza di rinvio;
6. la Fondazione Enasarco propone ricorso, con due motivi, per la cassazione della sentenza della C.T.R., mentre l’Agenzia delle entrate ha depositato mero atto di costituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1; la società ha depositato una memoria in prossimità dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo di ricorso (“1) Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la contribuente censura l’errore di diritto della sentenza impugnata, nella parte relativa alla statuizione sulle ritenute per il 2003, in quanto, come riconosciuto da questa Corte con ordinanza n. 14578/201:3, l’accoglimento dell’appello dell’ufficio (con l’uso della locuzione “come in motivazione”) aveva riguardato soltanto la questione delle ritenute alla fonte per il 2002, e non anche la questione delle ritenute alla fonte per il 2003, del tutto illegittimamente affrontata dalla C.T.R., senza che la Cassazione le avesse rinviato la questione per un nuovo esame;
2. con il secondo motivo (“2) Violazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”), la contribuente censura la sentenza impugnata perché emessa in contrasto con il giudicato formatosi in virtù della sentenza della C.T.R. n. 305/14/10, con la quale era stato accolto l’appello dell’ufficio, limitatamente alle ritenute per il 2002, con conseguente passaggio in giudicato sulla pronuncia di accoglimento del ricorso introduttivo nella parte riguardante l’impugnazione dell’iscrizione a ruolo delle ritenute per il 2003;
3. i due motivi, suscettibili d’esame congiunto per connessione, sono fondati;
la C.T.R. ha esteso il thema decidendum all’impugnazione dell’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte per il 2003, senza considerare che su tale capo di domanda si era formato il giudicato, rappresentato dalla sentenza d’appello n. 305/14/10, che aveva accolto il gravame dell’ufficio, limitatamente alle ritenute per il 2002, disattendendolo (implicitamente) per il resto, senza che l’Agenzia delle entrate avesse proposto ricorso per cassazione (anche solo incidentale) sul punto. Tale aspetto era stato puntualmente colto dall’ordinanza di rinvio di questa Corte (n. 14578/2013), che apertis verbis aveva ritenuto inutile esaminare il secondo motivo di ricorso proposto da Enasarco “per ragioni manifestamente prudenziali”, in quanto, in sostanza, la sentenza impugnata (n. 305/14/2010) aveva accolto l’appello dell’ufficio esclusivamente con riferimento alle ritenute per il 2002, senza esaminare la questione relativa al controllo della dichiarazione per il 2003. E quanto fin qui affermato comporta che, oltre a porsi in contrasto con il giudicato (interno), l’impugnata sentenza ha leso il disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 2, per il quale il giudice di rinvio è tenuto ad uniformarsi (al principio di diritto e comunque) a quanto statuito dalla Corte (sul punto, vedi tra le altre Cass. 05/04/2013, n. 8381; 03/07/2017, n. 16660; 02/02/2018, n. 2652);
4. alla stregua delle precedenti considerazioni, accolto il ricorso, la sentenza è cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, in relazione alla statuizione riguardante l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte per il 2003;
5. in ragione della peculiarità della complessa dinamica processuale, le spese dei gradi di merito e del precedente giudizio di legittimità debbono essere compensate, tra le parti; invece, le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione alla statuizione riguardante l’iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte per il 2003; compensa, tra le parti, le spese del gradi di merito e del precedente giudizio di cassazione, e condanna l’Agenzia delle entrate a corrispondere alla ricorrente le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00, a titolo di compenso, in Euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetario delle spese generali, e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021