Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2320 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20076-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di B.A.M. di avviso di accertamento catastale relativo alla rideterminazione del classamento di unità immobiliare sita in *****, microzona ***** ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio in quanto notificato da Agenzia di posta privata (Nexive).

La contribuente è rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del litisconsorzio necessario fra i comproprietari degli immobili.

2. Il motivo è inammissibile, essendosi la CTR pronunciata esclusivamente sulla questione pregiudiziale della notifica dell’appello, ritenuta inesistente, in quanto effettuata a mezzo di servizio postale privato.

3. Col secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 26 del 1999, vigente ratione temporis, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16,L. n. 124 del 2017, L. n. 890 del 1982 e art. 149 c.p.c.; col terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, si lamenta violazione degli artt. 156 e 291 c.p.c., trattandosi al più di nullità e non di inesistenza della notifica.

4. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, vanno respinti.

4.1. La questione della inesistenza/nullità della notifica degli atti giudiziari a mezzo di agenzia di recapito privata è stata rimessa alle Sez. Un., che con sentenza n. 299/2020 hanno emanato il seguente principio di diritto, al quale questo Collegio intende aderire, non essendovi ragioni per discostarsene: “In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Dir. del Parlamento e del Consiglio 20 febbraio 2008, n. 2008/6/CE, è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall’operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l’entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla L. n. 124 del 2017”.

4.2. In applicazione di tale principio, deriva la nullità dell’attività notificatoria dell’atto di appello – effettuata tramite agenzia di posta privata – laddove l’astratta compatibilità della medesima col complessivo sistema normativo esclude che si possa parlare di inesistenza (come in precedenza ritenuto anche dalla giurisprudenza di questa Corte).

4.3. Ciò premesso spetta al giudice il controllo della tempestività dell’impugnazione, che va accertata in riferimento non già alla data di spedizione – posta la mancanza di poteri certificativi in capo all’agenzia privata, ex Sez. un. 299/2020 – ma alla data di ricezione, rinvenibile dalla cartolina di ricevimento della raccomandata con la quale è stato spedito dall’Ufficio l’atto di appello.

Le Sez. Un. hanno infatti statuito che va verificata la tempestività della notifica effettuata attraverso una agenzia di recapito privata, stante la assenza di certezza legale della data di consegna del plico all’operatore di posta privata, in mancanza di titolo abilitativo, ossia di licenza individuale attributiva delle prerogative inerenti ai pubblici poteri, e la necessaria valorizzazione, ai fini del termine di decadenza per la proposizione del gravame, della data di ricezione dell’atto da parte dell’appellato (Sez. Un. 299/2020, cit.).

5. Pertanto, a seguito dell’acquisizione del fascicolo di merito, si è potuta constatare la tardività dell’appello, in relazione a sentenza della CTP di Roma depositata il 25 luglio 2016, e spedito ma non ricevuto entro la data ultima (sei mesi) dal deposito della sentenza, stante la presenza in atti di un elenco di raccomandate Nexive senza firma del ricevente.

Manca dunque in atti la prova della tempestività dell’appello stesso.

Il ricorso va conseguentemente respinto.

Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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