LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 14105/2020 proposto da:
M.M.R., elettivamente domiciliato presso l’avv. Chiara Bellini, dalla quale è rappres. e difesa, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 981/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 26/3/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere, Dott. CAIAZZO ROSARIO.
RILEVATO
CHE:
M.M.R., cittadino del *****, impugnò, innanzi al Tribunale di Venezia, il provvedimento della Commissione territoriale di diniego delle domanda di protezione internazionale ed umanitaria. Il Tribunale respinse il ricorso ritenendo non credibile il racconto dell’istante (il quale aveva riferito di essere fuggito dal proprio paese in quanto minacciato da un potente uomo politico al quale non aveva consegnato un carico di cipolle) poiché attinente alla sola sfera privata, escludendo il rischio di danno grave e la condizione di vulnerabilità.
Il M. propose appello, dichiarato inammissibile in quanto tardivo dalla Corte d’appello con sentenza emessa il 26.3.2020, osservando che: il provvedimento era stato pubblicato mediante lettura in udienza, come risultava dal verbale dell’8.4.19, ove si legge che “il giudice autorizza il procuratore ad allontanarsi dall’aula d’udienza e pronuncia la seguente ordinanza”; l’atto d’appello era stato depositato il 9.5.19 oltre il termine di 30 gg., scadente l’8.5.19; né la comunicazione del decreto avrebbe potuto comportare un differimento di tale termine, trattandosi di adempimento ulteriore e non necessario; era a tal fine irrilevante la circostanza che il difensore del ricorrente si fosse allontanato prima della lettura del provvedimento.
Il M. ricorre in cassazione con unico motivo.
Il Ministero resiste con controricorso.
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 702quater c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2021, art. 19, comma 9, (sostituito dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f), avendo la Corte d’appello ritenuto erroneamente decorso dall’udienza il termine di 30 gg. per il gravame, in relazione alla lettura dell’ordinanza, senza tener conto che il provvedimento del Tribunale prevedeva la comunicazione dello stesso, decorrendo dunque da tale comunicazione il termine di 30 gg. Al riguardo, il ricorrente si duole altresì del fatto che, essendo stato il suo difensore autorizzato ad allontanarsi dall’udienza, non aveva potuto essere a conoscenza dell’ordinanza letta in udienza.
Il ricorso è infondato. In tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l’ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non è stata comunicata o notificata, dalla data dell’udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c. (Cass., n. 14478/18; n. 1471/18). In tal senso, v. anche Cass., n. 17716/18 in ordine al termine per impugnare l’ordinanza ex art. 348ter c.p.c.
Nel caso concreto, è dunque irrilevante, ai fini del decorso del termine dell’impugnazione, che il difensore del ricorrente sia stato autorizzato dal giudice ad allontanarsi dall’udienza e che nello stesso provvedimento impugnato sia stata prescritta la relativa comunicazione, in quanto è pacifico ed incontestabile, alla luce della suddetta giurisprudenza, che la pronuncia in udienza dell’ordinanza da parte del Tribunale segni anche il dies a quo del termine dell’impugnazione.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 2100,00 di cui 100,00 oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021