LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16065/2020 proposto da:
B.D., domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Fiore, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 5;
– intimato –
avverso la sentenza n. 683/2020 della Corte di appello di Catania, depositata il 06/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/05/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Catania con la sentenza in epigrafe indicata ha respinto l’impugnazione proposta da B.D. avverso l’ordinanza con cui il locale Tribunale aveva rigettato l’opposizione al provvedimento della competente Commissione territoriale che ne aveva disatteso la domanda di protezione internazionale nella ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.
2. Il richiedente nel racconto reso in fase amministrativa ha dichiarato di essere fuggito dal proprio paese, il *****, per il timore di subire ritorsioni a causa dell’attività politica svolta.
Egli infatti quale membro del partito ***** ed organizzatore di una manifestazione contro il colpo di Stato di A.Y.S., era stato arrestato con altri compagni ed aveva subito percosse e tortura per poi riuscire ad evadere dalla prigione approfittando della distrazione di una guardia.
3. Ricorre per la cassazione dell’indicata B.D. con un solo motivo. L’Amministrazione si è costituita tardivamente al dichiarato fine dell’eventuale partecipazione alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico articolato motivo il ricorrente fa valere la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3. Nel valutare la protezione sussidiaria la Corte di appello aveva accertato la sicurezza nel Paese di origine attraverso informazioni “piuttosto risalenti nel tempo” (report A.I. 2017-2018 e EASO Europa 2018) pur avendo giudicato la situazione in relazione al corrente anno 2020. Il giudizio formulato dalla Corte di merito sulla situazione di relativa stabilità nelle contee di *****, e quindi nella Regione di provenienza del richiedente, all’attualità tale giudizi non era più formulabile in ragione di fonti più aggiornate che attestano tensioni sociali e minace terroristiche in crescente allarme con conseguente integrazione di un conflitto di alta intensità.
2. Il motivo è inammissibile perché generico.
Le proposte censure contestano la sentenza impugnata richiamando assertivamente categorie di rilievo processuale quali l’onere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito in materia di protezione internazionale e l’indagine da condursi su Fonti aggiornate ed ufficiali sul Paese di provenienza del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria (D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) senza però connettere puntualmente le prime e le loro pretese violazioni alla condizione da scrutinarsi, mancando, anche, di richiamare le motivazioni impugnate.
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi, sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), a pena d’inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare – con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. SU n. 23745 del 28/10/2020; Cass. n. 16700 del 05/08/2020).
Ancora il richiamo a fonti alternative è generico non segnalando lo stesso la decisività (vd. Cass. n. 4037 del 18/02/2020) delle informazioni altrimenti desumibili e tanto a fronte di una motivazione che quelle fonti menziona e sulle stesse costruisce la decisione di rigetto.
3. Il ricorso in via conclusiva è inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione intimata.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma bis.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 21 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021