Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.23212 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34863/2018 proposto da:

S.O., avvocato Maiorana Roberto;

-ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 557/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

RILEVATO

che S.O., cittadino *****, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 26 luglio 2018, che aveva rigettato il gravame avverso l’ordinanza del tribunale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (egli riferiva di essere fuggito dal suo paese per paura delle conseguenze dell’incendio da lui provocato, nel quale erano morti due minorenni e alcuni capi di bestiame);

che il primo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di specificità: esso denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, senza tuttavia indicare specificamente i fatti decisivi, oltre alle ragioni giuridiche, che la sentenza impugnata non avrebbe valutato e che, se valutati, avrebbero condotto ad un esito diverso, tanto più a fronte di una motivazione svolta dalla Corte territoriale con riferimento adesivo alle argomentazioni svolte dal tribunale, che il ricorrente non riporta in ricorso né sottopone a una specifica critica rilevante in sede di legittimità;

che, consequenzialmente, sono inammissibili anche gli altri motivi: il secondo richiama in rubrica l’omesso o l’erroneo esame delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale, senza trascriverle o riportarle esattamente nel testo del motivo, in violazione del canone di specificità del ricorso per cassazione (art. 366 c.p.c., n. 4 e 6); il terzo, quarto e quinto motivo riguardano il merito della domanda di protezione sussidiaria e umanitaria, che appartiene all’ambito degli incensurabili apprezzamenti svolti dai giudici di merito, a fronte di una critica svolta in questa sede senza rispettare il richiamato canone, nel tentativo di ottenere un inammissibile terzo grado di merito;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero dell’interno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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