LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12038/2019 proposto da:
A.Z., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9, presso lo studio dell’avvocato Cirrincione Benedetta, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Pontone Alfonso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
-controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 26/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
RILEVATO
che A.Z. ricorre per cassazione avverso il “decreto” del Tribunale di Salerno di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);
che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida;
che il ricorso è inammissibile;
che le spese devono essere compensate, essendo la sentenza delle Sezioni Unite sopravvenuta alla notifica del ricorso.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021