LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15609/2020 R.G. proposto da:
N.H., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Bruno Moscarella;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 696/2020 pubblicata il 24/02/2020;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l’appello del ricorrente;
– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione con atto non articolato in motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.
CONSIDERATO
che:
– il ricorso, contenente una sola censura non articolata in motivi, è inammissibile;
– questa Corte ritiene costantemente e stabilmente (Cass. Sez. U., Sentenza n. 9100 del 06/05/2015; Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017; Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 5, Ordinanza n. 24493 del 05/10/2018) che in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse;
– nel presente caso il ricorso, non articolato in motivi, cumula in un unico mezzo di gravame censure di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e non evidenzia specificamente né le disposizioni di legge che si assumono violate, né espone la trattazione delle doglianze relative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i corrispondenti profili attinenti alla ricostruzione del fatto;
– pertanto, il ricorso è inammissibile;
– non vi è luogo a statuizione sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato Ministero dell’Interno.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021