LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21667/2020 R.G. proposto da:
B.A., rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Gabriella Banda, (PEC avv.gabriellabanda.legalmail.it) e dall’avv. Vincenzo Paglia, (che non indica indirizzo PEC);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– intimato –
avverso il la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 4503/2018 pubblicata il 22/04/2020;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 22/06/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Succio.
RILEVATO
che:
– con il provvedimento di cui sopra la Corte Territoriale ha rigettato l’appello dell’odierno ricorrente;
– avverso detta sentenza si propone ricorso per cassazione non articolato in singoli motivi; il Ministero dell’Interno ha unicamente depositato atto di costituzione in vista dell’udienza.
CONSIDERATO
che:
– preliminarmente, rileva la Corte che sono proposte nel ricorso per cassazione, senza articolazione in autonomi e specifici motivi, ben otto diverse censure;
– trova pertanto applicazione la giurisprudenza costante di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26790 del 23/10/2018; Sez. 6-3, Ordinanza n. 7009 del 17/03/2017) in materia di ricorso per cassazione, l’articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d’inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle a uno dei mezzi d’impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse;
– nel concreto, il ricorso per cassazione qui esaminati contiene l’enunciazione di una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate: le stesse da un lato costituiscono una negazione della regola della chiarezza e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure, operazione della quale non può esser gravata questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 18021 del 14/09/2016);
– conseguentemente, il ricorso è inammissibile;
– non vi è luogo a statuizione sulle spese stante la mancata costituzione dell’intimato Ministero.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021