LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23446-2018 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato ARISTIDE ZAMPAGLIONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALLA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 930/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. F.A. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia il preavviso di fermo amministrativo in conseguenza dell’omesso pagamento di due cartelle esattoriali emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso ritenendo che correttamente era stata disposta l’iscrizione a ruolo tenendo conto della riduzione della pretesa tributaria per effetto dello sgravio in conseguenza del giudizio di impugnazione delle cartelle esattoriali conclusosi con la pronuncia della CTR passata in giudicato 3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello in quanto l’atto introduttivo del giudizio di secondo grado non risultava ritualmente notificato ad Equitalia Nord costituitasi nel giudizio di primo grado ed era intervenuto un giudicato sull’impugnazione del preavviso di fermo.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente. L’Agente di Riscossione si è costituita depositando controricorso.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia l’appellante l’errore in cui è incorsa la CTR in quanto l’Agente di Riscossione si era costituito in primo grado eleggendo domicilio dove l’atto di appello è stato notificato.
1.2 Con il secondo motivo si deduce che i giudici di secondo grado hanno erroneamente ritenuto applicabile il giudicato esterno in quanto la pronuncia richiamata in sentenza si riferiva ad un giudizio con causa petendi e petitum diversi.
2. Il primo motivo è fondato.
2.1 Risulta dagli atti di causa che l’appello sia stato notificato ad Equitalia presso il domicilio di Brescia Via Bulloni 12 (avvocato Carlo Dall’Asta) eletto con la procura a margine di costituzione nel giudizio di primo grado.
3 E’ fondato anche il secondo motivo.
3.1 Come si evince dalla lettura della sentenza n. 657/2016 il procedimento n. ***** definito con la sentenza della CTR n. 657/2016 riguardava il ricorso avverso il preavviso di fermo i cui motivi erano fondati sulla richiesta da parte del contribuente di compensazione tra il credito fiscale ridotto a seguito del giudizio di impugnazione delle due cartelle, e il controcredito vantato dal ricorrente per versamenti non dovuti.
3.2 Con il giudizio oggetto del presente ricorso il contribuente ha mosso censure che riguardano l’asserita invalidità delle cartelle in quanto non redatte ex novo ma integrative di quelle pregresse e la non debenza degli interessi e degli aggi esattoriali.
3.3 Il gudicato si è quindi formato su una causa petendi diversa da quella oggetto del presente giudizio.
3.4 La CTR quindi ha errato nel riconoscere l’efficacia di giudicato esterno alla sentenza n. 657/2016.
4. L’accoglimento del ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il ricorso cassa l’impugnata sentenza rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021