LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28722-2016 proposto da:
AGRICOLA S. VENIA DI C.V. SAS, elettivamente domiciliata in SALERNO, CORSO GARIBALDI 164, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO ROSAPEPE, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.D.C.L., P.D.C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 67, presso lo studio dell’avvocato FABIO D’ANIELLO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 980/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
FATTI DI CAUSA
1. P.d.C.L. e R. proponevano appello nei confronti della società agricola Santa Venia di C.V. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, sciogliendo la comunione su un compendio ereditario in possesso della società appellata e per un quarto spettante alle controparti appellanti, aveva assegnato l’immobile indivisibile a detta società con conguaglio in denaro in favore degli altri condividenti, rigettando la domanda inerente i miglioramenti eseguiti dalla società e compensando le spese.
1.1 Il Tribunale giungeva a tali conclusioni sulla scorta di una consulenza tecnica d’ufficio che aveva accertato l’indivisibilità dell’immobile e il suo valore venale attuale.
1.2 Con l’appello si chiedeva di inserire nella valutazione complessiva dei beni anche un fondo rustico comune assegnato alla controparte non valutato dal consulente con attribuzione della relativa quota in denaro oltre a rivalutazione interessi sulle somme dovute per i conguagli e di attribuzione delle spese di lite secondo le quote dei condividenti.
2. La Corte d’Appello accoglieva l’impugnazione e determinava in Euro 2990,50 la somma a conguaglio ulteriormente dovuta e condannava la società al pagamento degli interessi legali dalla domanda al soddisfo anche in relazione alla somma spettante a conguaglio per il resto del compendio in divisione come determinata dal primo giudice.
La Corte d’Appello evidenziava la natura di debito di valore del conguaglio per la cui determinazione doveva farsi riferimento al momento della decisione della causa, quando il valore del bene era già rivalutato, oltre agli interessi legali dalla domanda. Pertanto gli appellanti avevano diritto all’ulteriore conguaglio di Euro 2990,50 e gli interessi legali dalla domanda sia sulla somma predetta che su quella riconosciuta a conguaglio dal Tribunale sulla cui determinazione non vi era censura di alcun genere, ma solo una contrastante interpretazione delle parti sulla quale la Corte affermava di non poter intervenire di ufficio, dovendosi far riferimento al valore attuale del bene in divisione come stabilito dal consulente tecnico al momento dell’ispezione.
3. La società Agricola Santa Venia di C.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
4. P.d.C.L. e R. hanno resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 782 c.c..
La ricorrente evidenzia che il Tribunale di Lecce in primo grado aveva posto a suo carico il pagamento del conguaglio chiarendo che lo stesso doveva essere determinato sulla base del valore base attribuito al compendio immobiliare da parte del consulente tecnico. Il riferimento alla consulenza aveva dato luogo ad un’incertezza tra le parti. Infatti, secondo la ricorrente il conguaglio non poteva essere quello richiesto dalle controparti corrispondente all’importo di Euro 175.000 pari ad un quarto del valore complessivo del bene calcolato in Euro 700.000. In appello, la ricorrente aveva contestato la determinazione del conguaglio in quanto nel dispositivo della sentenza di primo grado si faceva riferimento solo al valore base del compendio e non al valore venale complessivo e il conguaglio avrebbe dovuto essere pari ad Euro 62.500.
La ricorrente lamenta l’omessa pronuncia sul punto da parte della Corte d’Appello secondo la quale non risultava contestata la determinazione del conguaglio e non poteva procedersi ad una rideterminazione d’ufficio.
La ricorrente cita la giurisprudenza secondo la quale al conguaglio si deve procedere d’ufficio ed evidenzia, dunque, l’omessa pronuncia in violazione dell’art. 782 c.c..
1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.
La società ricorrente fonda la censura su un’erronea lettura della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, ha ritenuto che il conguaglio dovesse essere determinato sulla base del valore venale del bene (pag. 4 della sentenza impugnata) come calcolato dal consulente tecnico al momento dell’ispezione (pag. 5 della sentenza impugnata).
Risulta evidente, pertanto, che non vi è stata alcuna omessa pronuncia e che la statuizione è conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale: “In materia di divisione giudiziale, la somma dovuta dal condividente assegnatario di un immobile non facilmente divisibile a titolo di conguaglio in favore di quello non assegnatario ha natura di debito di valore, sicché, sorgendo all’atto dell’assegnazione del bene, va rivalutata, anche d’ufficio, al momento della decisione della causa di divisione, senza che, peraltro, da ciò ne derivi l’alterazione del “petitum” della controversia, poiché la rivalutazione incide esclusivamente sulla concreta quantificazione della quota in termini monetari” (Sez. 2, Sent. n. 6931 del 2016).
2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione degli artt. 720,728 e 757 c.c..
La censura ha ad oggetto la condanna della ricorrente al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute al conguaglio, sia sulla parte riconosciuta solo con la sentenza di appello pari ad Euro 2.990,50, sia su quello fissato dal Tribunale, con decorrenza degli interessi dalla domanda al soddisfo.
Secondo i ricorrenti la sentenza non terrebbe conto che solo con la pronuncia definitiva sulla divisione si concretizza l’assegnazione del bene al condividente, cosicché solo da quel momento egli è tenuto al pagamento degli interessi. I ricorrenti richiamano la giurisprudenza di legittimità affermando che in tema di divisione giudiziale il debito a conguaglio nasce solo con l’assegnazione del bene.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte: “In tema di scioglimento giudiziale della comunione, qualora sia assegnato ad un condividente un bene di valore superiore alla sua quota, ma i conguagli da versare agli altri comunisti siano rideterminati, in riforma della pronuncia di primo grado, dalla sentenza di appello, gli interessi corrispettivi sulle somme liquidate decorrono soltanto dalla data di quest’ultima pronuncia, che pone nel nulla quella di primo grado ex art. 336 c.p.c. e segna la nascita del relativo credito” (Sez. 2, Sent. n. 8400 del 2019).
La Corte d’Appello, pertanto, ha errato nel condannare la ricorrente al pagamento degli interessi sulla somma spettante a conguaglio e sulla ulteriore somma di Euro 2990,50 con decorrenza dalla domanda al soddisfo.
Ai sensi dell’art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con condanna dei ricorrenti al pagamento degli interessi sulle somme complessivamente liquidate a conguaglio con decorrenza dalla sentenza della Corte d’Appello.
3. In conclusione la Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Società Agricola Santa Venia al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 175.000 più Euro 2950,50 (complessivamente Euro 177.950) liquidata a conguaglio con decorrenza dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 6 settembre 2016.
4. Vista la soccombenza parziale compensa le spese del giudizio di legittimità e conferma le spese liquidate nel giudizio di merito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la Società Agricola Santa Venia al pagamento degli interessi legali sulla somma di Euro 175.000 più Euro 2950,50 (complessivamente Euro 177.950), liquidata a conguaglio con decorrenza dalla sentenza della Corte d’Appello di Lecce del 6 settembre 2016.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione civile, il 9 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021