Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23263 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27548-2016 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato BRUNO NICOLA SASSANI, rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO CECCHELLA;

– ricorrente –

contro

SOLEADO SS IN PERSONA DEI PROPRI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POGGI D’ORO, 21, presso lo studio dell’avvocato MATTEO RUFFINOTTI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO NOVARA, ENRICO MAGGIORA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 474/2016 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

P.A. ebbe ad evocare in causa avanti il Tribunale di Cagliari la s.s. Soleado chiedendo il pagamento della sue competenze in relazione all’attività professionale di agronomo espletata in favore della società convenuta e tassate in Euro 74.410,79.

Resistette la s.s. Soleado contestando la pretesa avversaria in quanto il professionista non aveva fornito l’opera utile secondo gli accordi.

Il Tribunale cagliaritano ebbe ad accogliere la domanda e la società propose gravame avanti la Corte d’Appello di Cagliari, che, resistendo il P., ha accolto l’impugnazione rigettando l’originaria pretesa avanzata dal professionista. Osservava la Corte territoriale come era rimasto provato in causa che il P. aveva assunto l’incarico di predisporre un progetto di riqualificazione agraria che doveva esser accolto dalla Regione Sicilia in ragione della misura massima del contributo pubblico previsto per detta riqualificazione.

Di conseguenza la mancata approvazione in tali termini del progetto commesso, poiché l’azienda agricola, per le sue caratteristiche intrinseche, non poteva rientrare nella previsione normativa per il godimento dei contributo massimo, ed addebitabile al professionista, sicché alcun compenso era dovuto poiché il contratto era stato risolto per inadempimento e, non già, parte committente era receduta, siccome ritenuto dal primo Giudice.

Inoltre il Collegio sardo notava come, se anche ritenuto il recesso, tuttavia il P. non aveva versato in atti elementi atti a consentire la liquidazione de compenso per l’opera professionale effettivamente svolta.

Avverso la sentenza resa dal Collegio sardo, il P. ha proposto impugnazione per cassazione, articolando quattro ragioni di doglianza, illustrato anche con difensiva.

La s.s. Soleado ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria difensiva finale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal P. s’appalesa privo di fondamento giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle regole, ermeneutiche legali ex artt. 1362,1366 e 1371 c.c., posto che la Corte distrettuale ha ritenuto erroneamente che la lettera del 3.5.2006, inviatagli dalla società resistente, configurava denunzia di inadempimento, invece che recesso del committente, come reso chiaro dai suo tenore e dalla successiva conduci, tenuta dalle parti, secondo il criterio della buona fede e del contemperamene degli interessi delle parti.

La censura mossa s’appalesa priva di fondamento posto che sub specie vizio di violazione o falsa applicazione di regole di diritto viene mossa in effetti contestazione alla valutazione operata dal Giudice di merito circa la volontà espressa dalla parte committente ad esito della sorte avuta dalla domanda contributo presentata alla Regione Sicilia, apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità.

Di fatti l’argomentazione critica svolta si compendia nella elaborazione di opzione interpretativa della valenza della volontà espressa nelle missive del maggio 2006 scambiate tra le parti, al fine d’individuare la loro incidenza sul contratto d’opera professionale in corso tra le parti, meramente alternativa rispetto a quella resa dal Collegio cagliaritano al fine di sollecitare questa Corte di legittimità ed inammissibile esame del merito della controversia.

Difatti la Corte territoriale ha posto in evidenza – al fine di individuare la volontà sottesa alla nota del 3.5.2006 inviata dalla società committente – come questa non ritenne di aderire alla proposta di recesso suggerita dal professionista, non ebbe a formulare apposita nota in cui precisava la ragione della sua scelta di non ulteriormente procedere nel procedimento finalizzato all’ottenimento del contributo pubblico – quello concesso era economicamente non interessante – così palesando l’inadempienza del P. che aveva assicurato che il suo progetto sarebbe stato approvato con erogazione del contributo massimo previsto.

Nel ragionamento critico svolto, il ricorrente si limita a contrapporre atti, motivazione resa dalla Corte sarda propria opzione esegetica, fondata sui medesimi dati fattuali, senza in effetti individuare aporia nell’argomento esposto dalla Corte bensì suo mero dissenso.

Inoltre non va obliato che – in punto rigetto della pretesa del P. di avere il compenso per l’opera prestata in dipendenza del recesso del committente – Corte territoriale ha pure esposto ulteriore ed autonoma ratio – non attinta del P. con specifica censura – atta a sostenere la decisione di rigetto della pretesa del P., ossia che questi, anche nell’ipotesi che la nota della società dovesse essere ritenuta portare un recesso del committente, tuttavia non erano stati versati in atti elementi utili alla liquidazione del compenso, ex art. 2237 c.c., comma 1.

Di conseguenza il motivo non risulterebbe sostenuto da interesse, poiché anche i suo accoglimento non porterebbe alla cassazione della decisione che continuerebbe ad essere retta dall’ulteriore ratio decidendi non attinta censura.

Con la seconda doglianza il P. lamenta violazione delle norme ex artt. 1176 c.c., comma 2, artt. 1453,1455,1460 e 2236 c.c. poiché il Collegio sardo ha ritenuto che l’incarico professionale conferitogli era quello di predisporre un progetto che ottenesse il massimo del finanziamento previsto e non diverso inferiore, mente tale accertamento non risulta sorretto da alcun dato fattuale presente in atto tanto meno dalla sua non contestazione poiché egli ebbe puntualmente a contestare detta affermazione avversaria nella comparsa di risposta in sede d’appello.

Con il terzo mezzo d’impugnazione il ricorrente deduce vizio di nullità per le violazione della norma ex art. 115 c.p.c. ed art. 2697 c.c. poiché il Collegio cagliaritano ha ritenuto dato pacifico in atti il suo inadempimento rispetto alla promessa di confezionare un progetto che ottenesse dalla Regione Sicilia il massimo del contributo previsto, mentre egli ebbe a contestare puntualmente la ricostruzione avversaria del loro rapporto pattizio comparsa conclusionale di primo grado, sicché era onere della controparte provare il suo assunto.

Le due censure appaiono collegate poiché attingono la medesima questione da profili diversi e sono prive di fondamento.

Difatti anche dette censure si compendiano nella prospettazione di tesi difensive meramente alternativa rispetto alla motivazione al riguardo esposta dalla Corte territoriale senza nemmeno un confronto completo con gli argomenti illustrati nella sentenza impugnata.

La Corte sarda ha rilevato la mancata contestazione dell’affermazione della s.s. – Soleado che il P. aveva assunto l’impegno di predisporre un progetto che consentisse l’assegnazione del contributo pubblico previsto nella sua misura massima – ovviamente – riferendosi alle allegazioni e difese tempestivamente spiegate in prime cure e, di certo, non supera detto accertamento l’osservazione del ricorrente d’aver mosso contestazioni al riguardo con la comparsa conclusionale avanti il Tribunale ovvero in sede d’appello -così testualmente ricorso – poiché in ambedue i casi tardive.

Inoltre il Collegio sardo ha rilevato come, in effetti, nel progetto elaborato da P. erano “indicati come sussistenti i requisiti richiesti dal Bando per ottenere detta misura di finanziamento e contributi”, ossia ha messo in evidenza una condotta dello stesso P. lumeggiante la fondatezza della tesi sostenuta dalla s.s. Soleado.

Detto ulteriore elemento logico presuntivo, utilizzato dalla Corte sarda sostegno della sua statuizione sul punto, non risulta attinto da specifica censura e palesa come esistevano in atti elementi logico presuntivi a sostegno delle conclusione raggiunta dal Giudice d’appello.

Con il quarto mezzo d’impugnazione il P. deduce omesso esame di fatto decisivo individuato nella circostanza che la Regione Sicilia, a fronte del suo progetto, aveva deliberato un finanziamento anche se in misura inferiore a quello massimo possibile.

La censura è priva di pregio, posto che il Collegio sardo ha puntualmente dato atto che la s.s. Soleado ha ritenuto di non dar corso alla procedura d’erogazione del contributo nella misura inferiore deliberata poiché non economicamente interessante, situazione che si sarebbe realizzata solo che nel caso di erogazione del contributo nell’importo massimo.

Dunque, nell’adottare la sua decisione, la Corte distrettuale ha puntualmente esaminato la questione sollevata con il presente mezzo d’impugnazione contrariamente a quanto denunziato dal P. con l’ultimo mezzo d’impugnazione che così si palesa privo di fondamento.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del P. al pagamento delle spese ai lite per questo giudizio di legittimità in favore della s.s. Soleado che si tassa in 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetarie, ex tariffa forense.

Concorrono i presupposti processuali per l’ulteriore versamento del contributo unificato da parte delle parti ricorrenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il P. a rifondere alla società resistente le spese di questa lite di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 oltre accessori di legge a rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrerne dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza in camera di consiglio, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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