Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23264 del 20/08/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BELLINI Ubaldo – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12114-2016 proposto da:

GM COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL LIQUIDATORE, elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE DI PARDO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F G GALLERIE COMMERCIALI SPA IN PERSONA DELL’AMM.RE DELEGATO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIETRO REFERZA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza di cui in epigrafe, confermò quella di primo grado, la quale, per quel che ancora qui rileva, aveva rigettato la domanda della s.r.l. G.M. Costruzioni in liquidazione, con la quale era stato chiesto costituirsi una servitù coattiva di passaggio in danno del fondo della s.r.l. Gallerie Commerciali;

– la Corte locale, in particolare, facendo applicazione del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 9685/2013, afferma che la domanda meritava rigetto perché formulata solo nei confronti di uno dei proprietari dei fondi interessati dal percorso, difettando, quindi, come chiarito dalle Sezioni Unite, la “essenziale condizione dell’azione che consiste nella “possibilità giuridica” – ossia nella sia pure solo astratta corrispondenza della pretesa accampata in giudizio a una norma che le dia fondamento – poiché il bene della vita reclamato dall’attore non gli è accordato dall’ordinamento”;

ritenuto che l’insoddisfatta appellante ricorre avverso la sentenza della Corte di Campobasso sulla base di due motivi, tra loro correlati, che la controparte resiste con controricorso e che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;

ritenuto che la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:

– pur vero che talune particelle del percorso, che snodandosi attraverso il parcheggio del centro commerciale della controricorrente, si appartenevano alla Molise Acque, e prima alla Cassa per il Mezzogiorno, e al Comune di Termoli, tuttavia: a) la prima, con provvedimento formale aveva espressamente autorizzato il transito sulle particelle di sua pertinenza, diffidando, anzi, la società La Fontana a rimuovere gli ostacoli che ne impedivano l’accesso (i documenti prodotti in giudizio, erano stati anche messi a disposizione del ctu nominato in appello); b) il Comune di Termoli aveva formalmente autorizzato la costruzione, prevedendo il passaggio sulla propria particella, anche al fine della certificazione di agibilità (il certificato era stato depositato con la comparsa conclusionale di primo grado);

– i documenti in parola vengono allegati al ricorso;

considerato che il complesso censuratorio merita di essere accolto, valendo quanto segue:

– l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (si rimanda alla sentenza delle S.U. n. 8053/2014);

– la Corte territoriale è venuta meno al dovere di prendere in esame i documenti di cui sopra, sottoposti al dibattito processuale, il cui vaglio potrebbe assumere carattere di decisività, a seconda del giudizio di merito che investa la valenza e gli effetti degli stessi, in relazione al principio di diritto enunciato da questa Corte a S.U., con la sentenza n. 9685/2013;

considerato che, pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472