LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17823-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ELSA TRADING SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1069/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 07/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Elsa Trading proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino avverso l’avviso di accertamento con il quale, in relazione all’anno di imposta 2012, veniva contestata l’assoggettamento ad Iva di fatture per operazioni in territorio nazionale che invece erano state considerate cessioni intracomunitarie e l’indebita deduzione di costi non inerenti, con conseguente ripresa delle imposte Iva Irap ed Ires.
2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ritenendo provate, attraverso la documentazione prodotta, le cessioni intracomunitarie non assoggettate ad Iva e confermava per il resto l’impugnato avviso di accertamento.
3. La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado in punto di prova delle cessioni intracomunitarie.
5. Avverso la sentenza della CTR Agenzia delle Entrate srl ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. La società non si è costituita.
RITENUTO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia la ricorrente la violazione e la falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per aver la CTR reso una motivazione per relationem alla sentenza di primo grado senza tenere conto delle censure dell’appello, con riferimento alla mancata valutazione delle osservazioni del contribuente, e apodittica e apparente nel capo della statuizione dove si attribuisce valenza probatoria di cessione intracomunitaria al documento di riepilogo trasportatore.
1.1. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 41, comma 1 lett. a), dell’art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, la contribuente, limitandosi a produrre il documento riepilogativo del trasportatore G.R. srl, non abbia fornito in modo analitico e specifico la prova dell’avvenuto trasferimento del bene in uno stato membro dell’unione Europea.
2. Il primo motivo è inammissibile nella prima parte in quanto, come la stessa ricorrente da conto nel ricorso, nè la pronuncia di primo grado nè quella di secondo grado hanno fondato la decisione di illegittimità dell’atto, relativamente alla ripresa dell’Iva, sulla base della omessa valutazione da parte dell’Amministrazione delle osservazione formulate dalla contribuente nella fase endoprocedimentale.
2.1 La seconda parte del motivo è infondata.
2.2 Ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. E’ noto che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv. con modif. in L. n. 134 del 2012, è denunciabile in cassazione l’anomalia motivazionale che si concretizza nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, quale ipotesi che non rende percepibile l’iter logico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. In particolare, il vizio motivazionale previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione oggetto di doglianza, ma abbia totalmente pretermesso uno specifico fatto storico, e si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”, mentre resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. E così, ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.
2.2 Nella fattispecie la motivazione della sentenza non è connotata da tali deficienze in quanto la CTR ha dato conto delle ragioni poste a base della sua decisione affermando, erroneamente come di seguito sarà spiegato, che la cessione intracomunitaria, non imponibile in quanto tassabile nel territorio comunitario di destinazione, può ritenersi provata con il documento riepilogativo del trasportatore.
3 Il secondo motivo è fondato.
3.1 Il tessuto normativo, di diverso livello, che regolamenta la fattispecie in esame è costituito dal D.L. n. 331 del 1993, art. 41 comma 1, lett. a), secondo il quale costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta”. Il beneficio dell’esenzione dall’imposta per le cessioni intracomunitarie trova inoltre espressione nella Dir. del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, la quale all’art. 138, dispone che “Gli Stati membri esentano le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella Comunità, dal venditore, dall’acquirente o per loro conto, effettuate nei confronti di un altro soggetto passivo, o di un ente non soggetto passivo, che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni”.
3.2 L’esenzione dall’I.v.a. della cessione intracomunitaria di un bene diviene applicabile solo quando sono soddisfatte tre condizioni, vale a dire quando, in primo luogo, il potere di disporre di tale bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente, in secondo luogo, il fornitore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e, in terzo luogo, in seguito a tale spedizione o trasporto il medesimo bene ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. Corte Giust., 9 ottobre 2014, Traum; Corte Giust., 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona; Corte Giust., 27 settembre 2007, Teleos ed inoltre Cass. 13457/2012, 20980/2013, 28832/2019).
3.3 Assodato che in tema di non imponibilità IVA in materia di cessioni intracomunitarie, l’onere probatorio dei fatti costitutivi dell’esenzione è a carico del contribuente che invoca la deroga, resta da esaminare il tema delle modalità con le quali il cedente possa offrire la prova che i beni ceduti siano entrati nel territorio delle Stato membro a cui appartiene il cessionario.
3.4 In assenza di una precisa disposizione normativa nazionale che specifichi le forme di prova idonee a dimostrare il trasporto o spedizione dei beni oggetto della cessione nel territorio di un altro Stato membro l’Amministrazione finanziaria è intervenuta in argomento con le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate n. 345 del 28 novembre 2007, n. 477 del 15 dicembre 2008 e 19/E del 2013.
3.5 La risoluzione 345/07 – dopo aver ricordato l’obbligo del contribuente di conservare le fatture e gli elenchi Intrastat chiarisce che, ai fini della dimostrazione dell’invio dei beni in altro Stato dell’Unione Europea, può costituire prova idonea l’esibizione del documento di trasporto da cui si evince l’uscita delle merci dal territorio dello Stato per l’inoltro ad un soggetto passivo d’imposta identificato in altro Paese comunitario; in detta risoluzione si precisa altresì che il contribuente deve conservare sia la documentazione bancaria, dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate, sia la copia degli altri documenti attestanti gli impegni contrattuali che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria e al trasporto dei beni in altro Stato membro.
3.6 La successiva risoluzione 477/08 a propria volta precisa che il riferimento contenuto nella risoluzione 345/07 all’esibizione del documento di trasporto deve intendersi effettuato a titolo meramente esemplificativo e chiarisce che, nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova in questione potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.
3.7 La terza risoluzione ha esteso la modalità di prova documento di trasporto cartaceo anche a quello elettronico.
3.8 La CTR ha quindi errato nel ritenere fornita la prova che la merce sia giunta in territorio di altro Stato UE attraverso un non meglio precisato “documento riepilogativo del trasportatore R. srl” senza che fossero stati indicati singoli documenti di trasporto internazionali allegati alle fatture, compilati in modo da indicare il trasportato e il mezzo utilizzato per il trasporto o altra documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat.
4. Il ricorso va quindi accolto e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.
PQM
La Corte:
accoglie il secondo motivo del ricorso rigettato il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021
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