Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23277 del 20/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 36075-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.G.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 71, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, rappresentato e difeso dall’avvocato ALBERTO BONGIOVANNI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 527/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 17/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 22/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. D.L.G.U. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Torino avverso l’avviso di accertamento, notificato in data 17/7/2015, con il quale l’Ufficio, sulla base di una sopravvenienza attiva di Euro 180.000,00, rettificava il reddito dell’anno 2011 percepito dal contribuente, con conseguente recupero delle imposte.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale del Piemonte accoglieva l’appello rilevando che la fattura ricevuta dal contribuente di Euro 180.000,00 nel 2010 era stata correttamente contabilizzata per competenza in quell’anno e che la stessa, non essendovi prova del pagamento, non poteva generare alcuna sopravvenienza attiva per il D.L..

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un motivo. Il contribuente si è costituito depositando controricorso.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e del TUIR, art. 88, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; si sostiene che la CTR abbia omesso di esaminare un fatto decisivo oggetto di discussione costituito dalla chiusura dell’attività commerciale individuale, avvenuta in data 31.12.2011.

2. La controversia, con riferimento alla questione della qualificazione come sopravvenienza attiva, della cessazione della posizione debitoria della contribuente, che secondo la prospettazione dell’Agenzia delle Entrate si sarebbe verificata con la cancellazione della debitrice, non si pone in termini dell’immediata evidenza decisoria.

3. La causa va quindi rimessa a nuovo ruolo, disponendone la trasmissione alla sezione ordinaria (quinta) per la trattazione in pubblica udienza.

P.Q.M.

Dispone la trasmissione del procedimento alla Quinta Sezione.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 20 agosto 2021

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