LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23197-2019 proposto da:
E.O., rappresentato e difeso dall’avv. Anna Rosa Oddone, con studio in Torino, Palmieri 40;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, ope legis domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende;
– resistente –
avverso il decreto n. 4079/2019 del Tribunale di Torino pubblicato il 13/06/2019;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– il presente giudizio trae origine dal ricorso tempestivamente proposto da E.O., cittadino *****, avverso il provvedimento di inammissibilità della (seconda) domanda reiterata di protezione internazionale e di quella umanitaria reso dalla Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale di Novara;
– il tribunale, ritenuto tempestivo il ricorso, rigettava il ricorso ritenendo il racconto del richiedente inficiato nella sua credibilità da aspetti di vaghezza e sostenendo che, nel caso di specie; non risulterebbero integrati i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria;
– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato il 12.07.2019 ed affidato a due motivi di ricorso;
– l’intimato Ministero si è costituito tardivamente ai fini della sola partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1;
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c) e comunque omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per la controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
– ad avviso del ricorrente, il primo giudice avrebbe rigettato la richiesta di riconoscimento della protezione internazionale limitandosi a negare quanto lamentato nel ricorso senza aver valutato fonti aggiornate e specifiche sulla situazione in atto in *****;
– il motivo è inammissibile;
– costituisce, infatti, onere del ricorrente che contesta la mancata valutazione delle fonti informative, allegare l’esistenza di COI (Country of Origin Informations) aggiornate e attendibili dimostrative dell’esistenza, nella regione di provenienza, di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, di indicarne gli estremi e di riassumerne (o trascriverne) il contenuto, al fine di evidenziare che, se il giudice ne avesse tenuto conto, l’esito della lite sarebbe stato diverso, non potendo altrimenti la Corte apprezzare l’astratta rilevanza del vizio dedotto e, conseguentemente, valutare l’interesse all’impugnazione ex art. 100 c.p.c. (cfr. Cass. 21932/2019; id.22769/2019);
– il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, in adempimento del dovere di cooperazione istruttoria gravante sull’autorità giudiziaria, ha ricostruito la situazione esistente in ***** ed in particolare nell'*****, zona di provenienza del ricorrente, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il riconoscimento della protezione internazionale e a pag. 2 del decreto impugnato ha dato evidenza dei risultati dell’attività di ricerca affermando che dal sito ***** del Ministero degli Esteri emerge che gli attacchi terroristici sono concentrati nel Nord-est del paese, mentre non è coinvolto nelle violenze l'*****;
– a fronte di tale risultanza, nessuna allegazione risulta effettuata dal ricorrente che contesta genericamente la conclusione del tribunale torinese;
– con il secondo motivo di ricorso si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5;
– secondo il ricorrente, il tribunale torinese avrebbe omesso di valutare la condizione di vulnerabilità del richiedente la protezione e tale omessa disamina si tradurrebbe in un’omessa motivazione circa la valutazione dei “seri motivi”, tali da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6;
– il motivo è inammissibile;
– questa corte ha chiarito che il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria richiede, quale presupposto necessario, nell’ambito della “valutazione comparativa” fra la condizione esistenziale nel Paese di accoglienza ed in quello di provenienza, la ravvidabilità di una vulnerabilità intesa quale esposizione del ricorrente ad una grave violazione dei diritti umani (cfr. Cass. n. 26641/2016; id. n. 4455/2018; Cass. Sez. Un. 29459/2019);
– nel caso specie, l’esame comparativo è stato svolto e la censura non si confronta se non genericamente con la ritenuta insussistenza della suddetta vulnerabilità, sicché va confermata l’inammissibilità della critica;
– in conclusione, il ricorso è inammissibile;
– nulla va disposto sulle spese, stante il mancato svolgimento di effettiva attività difensiva da parte dell’intimato Ministero;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 1 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021