Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza Interlocutoria n.23293 del 23/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 13594-2016 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROVIGO, VIA ALL’ARA 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCO MODENA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, ***** IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 2, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 27/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RITENUTO

che:

il D.Lgs. n. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, ha previsto la istituzione delle agenzie fiscali per la gestione delle funzioni già esercitate dai vari dipartimenti e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero delle finanze. Testualmente, il citato art. 57, al comma 1, dispone che “Per la gestione delle funzioni esercitate dai dipartimenti delle entrate, delle dogane, del territorio e di quelle connesse svolte da altri uffici del Ministero sono istituite l’agenzia delle entrate, l’agenzia delle dogane, l’agenzia del territorio e l’agenzia del demanio, di seguito denominate agenzie fiscali. Alle agenzie fiscali sono trasferiti i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze che vengono esercitate secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna agenzia”;

all’Agenzia agenzia del demanio è attribuita l’amministrazione dei beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l’impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l’acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili” (vedi art. 65, comma 1).

in tema di rappresentanza in giudizio, il principio secondo il quale l’estinzione del soggetto rappresentato, ancorché non dichiarata in udienza, determina la perdita di legittimazione del difensore a compiere attività processuali, avvalendosi del mandato conferito dal soggetto soppresso, successivamente alla pronuncia della sentenza, non è applicabile alle pubbliche amministrazioni che sono difese “ex lege” dall’Avvocatura dello Stato, la quale ripete il proprio “jus postulandi” dalla legge e non da atto negoziale. Ne consegue che, essendo l’Avvocatura dello Stato sempre legittimata a compiere attività processuali anche per l’ente cessato, non possono considerarsi nulli né il ricorso per cassazione che indichi il soggetto cessato né la notifica del ricorso medesimo presso l’Avvocatura (ex multis Cassazione civile sez. I, 4/04/2019, n. 9517): Il ricorso per cassazione va pertanto notificato all’Agenzia del Demanio.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso all’Agenzia del Demanio entro il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 19 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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