LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GORJAN Sergio – Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22885-2016 proposto da:
R.A., elettivamente domiciliato in Napoli, via Ponte di Tappia n. 47 presso lo studio dell’avv.to LEANDRO TRAVERSA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.D., GI RO SAS, F.S., GEL SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO, che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 930/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
RILEVATO
CHE:
R.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli di rigetto dell’appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Napoli di accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo.
In prossimità dell’udienza del 21 aprile, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla parte e dal difensore con relativa accettazione.
RITENUTO
CHE:
La rinuncia al ricorso è rituale perché è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390 c.p.c., comma 2), è stata sottoscritta dalla parte e dal suo difensore ed è stata notificata alla controparte che ha accettato (art. 390 c.p.c., comma 3). Ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità senza statuizione in ordine alle spese del predetto giudizio, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., stante l’intervenuta accettazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021