Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23300 del 23/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22615-2016 proposto da:

D.F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, V. VENTI SETTEMBRE 3, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA ROSSI, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO AVAGNINA;

– ricorrente –

D.F.F., elettivamente domiciliato in PESCARA, STRADA DELLA POLVERIERA 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SCUDIERI;

– resistente –

avverso la sentenza n. 710/2016 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/04/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;

lette le conclusioni del Procuratore generale in persona del Dott. Mistri Corrado, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c.

CONSIDERATO

che:

– con, con atto depositato il 22 marzo 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese;

– l’atto è stato sottoscritto per adesione dal controricorrente, che ha altresì aderito, prestando il proprio consenso, anche all’istanza di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;

– ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l’estinzione del giudizio di Cassazione, senza statuizione sulle spese;

-va disposta inoltre la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;

– che non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto DALLA L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

PQM

visti gli artt. 390 e 391 c.p.c.;

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; ordina la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascrizione eseguita l’Agenzia del Territorio di Pescara il 19 maggio 1989 al n. 5283 di Registro Generale e al n. 3899 di Registro particolare in favore di D.F.F. e contro D.F.P., con esonero del Conservatore dei da ogni responsabilità al riguardo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 28 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021

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