LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25224-2018 proposto da:
DM DEI F.LLI M.A.P. E A.S. SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE MASTRANGELO;
– ricorrente –
V.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE IANNARELLI;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 868/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 16/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2021 dal Presidente Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE La corte d’appello di Bari, riformando la sentenza di primo grado, ha:
a) accolto la domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c., di un capannone industriale;
b) rigettato la domanda del promissario acquirente di risarcimento del danno dipendente dal ritardo nella consegna del capannone; su questo punto la corte territoriale ha argomentato che il danno non era stato provato e non poteva essere dimostrato mediante la stima peritale del valore locativo, “non avendo mai provato parte appellante il probabile utilizzo del bene immobile, la probabile percezione di ricavi da detto utilizzo ovvero corrispondenti perdite derivanti dalla necessità di procurarsi altrove beni simili”.
Contro la sentenza di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, rispettivamente principale ed incidentale, tanto il promettente venditore quanto il promissario acquirente.
Il ricorso incidentale pone una questione sulla quale nella giurisprudenza di questa Corte sembra ravvisabile una distonia, se non un vero e proprio contrasto, tra taluni precedenti, riferibili alla Seconda sezione civile (Cass. n. 20545 del 2018, Cass. n. 21239 del 2018, Cass. n. 12630 del 2019, Cass. n. 20708 del 2019, Cass. n. 21272 del 2020, Cass. n. 39 del 2021), e altri precedenti, riferibili alla Terza sezione civile (Cass. n. 13071 del 2018, Cass. n. 11203 del 2019). Donde l’opportunità della trattazione in pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 21 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021