LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24520-2020 proposto da:
C.F., C.M., elettivamente domiciliati in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’ 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO FIORAVANTI;
– ricorrenti –
contro
R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato LORENZO SPALLINA, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO MENICHETTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1150/2020 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 22/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
RILEVATO
che:
La Corte d’appello di Firenze ha definito la lite derivante dalla successione testamentaria di C.G., il quale, avendo lascito il coniuge R.M. e i figli C.F. e C.M., aveva nominato erede i due figli, escludendo il coniuge.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di riduzione del coniuge e ha condannato gli eredi istituiti alla reintegrazione per equivalente.
Per quanto interessa in questa sede, la Corte d’appello ha respinto il motivo di appello con il quale C.F. e C.M. avevano censurato la decisione di primo grado in relazione al criterio di stima di un bene donato dal de cuius alla figlia C.M. con riserva di usufrutto in favore del donante e venduto, prima dell’apertura della successione, congiuntamente, dalla donataria nuda proprietaria e dall’usufruttuario. La Corte di merito ha riconosciuto che non poteva prendersi in considerazione il criterio proposto dagli appellanti, i quali pretendevano di conteggiare il prezzo, in assenza di impugnazione della statuizione della sentenza non definitiva, con la quale il primo giudice aveva indicato quale criterio di stima quello del tempo dell’apertura della successione.
La Corte d’appello ha poi riformato la sentenza di primo grado, riconoscendo il carattere fittizio dell’esposizione debitoria maturata sul conto corrente del defunto ed estinta con denaro proprio dall’erede C.F..
La stessa Corte, inoltre, ha accolto l’appello incidentale della R., che aveva censurato la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale aveva considerato, quale oggetto di imputazione ex se, i gioielli ricevuti in regalo dal defunto.
Per la cassazione della sentenza C.F. e C.M. hanno proposto ricorso affidato a tre motivi.
Il primo motivo di ricorso censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha ritenuto che, in relazione al bene donato con riserva di usufrutto, non si potesse considerare un criterio alternativo di stima rispetto a quello indicato dal primo giudice, che aveva identificato il valore di riferimento in quello dell’epoca dell’aperta successione. In base a tale rilievo la Corte d’appello ha ritenuto di non poter prendere in considerazione la deduzione di parte, secondo la quale, dal momento che il bene era stata venduto congiuntamente, prima dell’apertura della successione, dal nudo proprietario e dall’usufruttuario, doveva costituite oggetto della riunione fittizia solo il prezzo ricevuto, nei limiti del diritto di usufrutto del donatario. Si evidenzia che il Tribunale, nel dispositivo, aveva richiamato soltanto in modo generico il criterio di stima da applicare ai beni donati, senza prendere alcuna specifica posizione sul cespite in questione.
Il secondo motivo censura la decisione nella parte in cui la Corte d’appello ha negato che si dovesse comprendere nel passivo ereditario la somma di Euro 47.901,07, pagata da C.F. per estinguere un debito del de cuius derivante da uno scoperto di conto corrente. Si sostiene che la Corte d’appello avrebbe recepito acriticamente la tesi avversaria sulla natura fittizia dell’esposizione.
Il terzo motivo censura la sentenza nella parte in cui la Corte d’appello ha accolto l’appello incidentale di R.M., escludendo dal novero delle donazioni da conteggiare nella quota di lei i gioielli, che erano stati invece inseriti nell’asse dal primo giudice. Al riguardo la Corte di merito ha posto l’accento sul fatto che, nella sentenza non definitiva, il Tribunale aveva indicato i beni da imputare nella quota della R., rigettando “le ulteriori domande di imputazione” e la relativa statuizione, non impugnata, non poteva essere modificata con la sentenza definitiva.
I ricorrenti sostengono che, sul punto, si trattava di una questione funzionale alla ricostruzione dell’asse, priva di attitudine al giudicato. R.M. ha resistito con controricorso.
La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Corte si conforme proposta del relatore di manifesta fondatezza del primo motivo e manifesta infondatezza degli altri motivi.
Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria, in rapporto alla necessità di una critica specifica contro la sentenza non definitiva nella parte in cui il Tribunale aveva indicato il criterio di stima della donazione.
La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione 2 civile, tabellarmente competente.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 24 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2021