Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2332 del 02/02/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19899-2019 proposto da:

I.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 107, presso lo studio dell’avvocato MICHELE D’IPPOLITO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LADISPOLI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9301/11/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 20/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CROLLA COSMO.

CONSIDERATO IN FATTO

1. I.R. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma l’avviso di accertamento nr 3837/2010 relativo all’ICI per l’anno 2010 emesso dal Comune di Ladispoli.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio rigettava rilevando che, contrariamente a quanto sostenuto dallo I., l’unità immobiliare oggetto dell’avviso di accertamento da individuarsi non con la numerazione civica ma attraverso i dati e gli identificativi catastali era di proprietà del contribuente come risultava dalla documentazione tecnico catastale.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il contribuente sulla base di due motivi. Il Comune di Ladispoli non si è costituito.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione denuncia il ricorrente “omesso esame circa un fatto che è decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti sul regolare e completo pagamento dell’ICI, del locale di Ladispoli via ***** confuso con il contiguo locale al civico 97 di proprietà Medioleasing spa”. Si sostiene da parte del contribuente che la CTR sia incorsa nello stesso errore del giudici di primo grado di confondere l’immobile al civico nr. 97, contrassegnato a seguito del frazionamento del foglio ***** particella ***** sub ***** di proprietà di Medioleasing spa con la contigua unità immobiliare sub ***** poi divenuta ***** che riguarda il civico 99 attribuendogli una inesatta consistenza di mq 202 che era invece la superficie totale del locale prima del frazionamento 1.1. Con il secondo motivo si deduce “nullità della sentenza e del procedimento e omesso esame della sentenza emesse tra le stesse parti sulle stesse questioni; violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., comma 1, e dell’art. 324 c.p.c., ultrapetizione e violazione dell’art. 112 c.p.c.. L’impugnata sentenza sarebbe per il ricorrente meritevole di censura: a) per non aver tenuto conto di una pregressa sentenza sentenze resa dalla CTP e passata in giudicato che aveva censurato l’errore del Comune nell’aver chiesto l’ICI, già pagata dalla proprietaria Medioleasing spa, in relazione al locale di cui al civico 97 per aver tenuto conto di tre contratti sullo stesso bene; b) per avere violato il principio dell’onere della prova della proprietà dell’immobile soggetto ad ICI; c) per aver fatto affidamento su dati catastali e toponomastici contrastanti.

2. Il primo motivo è inammissibile 2.1 Ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., commi 4 e 5, applicabile ratione temporis al caso concreto in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l’11 settembre 2012, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2, non può essere proposto riscorso per Cassazione per il motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, avverso la sentenza di appello che conferma la decisione di primo grado.

2.2 Nella fattispecie in esame sia i giudici di primo che di secondo grado hanno accertato che il pagamento della differenza dell’imposta locale è stata chiesta dal Comune in relazione all’unità immobiliare, individuata in catasto al foglio ***** particella n. *****, sub ***** (divenuta a partire dall’11/8/2016 sub *****) della superficie catastale di mq 202 e rendita di Euro 5.650,45 di proprietà del ricorrente secondo le risultanze catastali. Non vi è prova che la “doppia conforme” si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado; anzi, dalla lettura dell’impugnata sentenza e dall’esame del ricorso emerge che la CTR abbia integralmente condiviso la valutazione dei fatti e le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado.

3. Il secondo motivo è inammissibile traducendosi in una generica, inestricabile e confusa commistione di violazioni di legge e vizi motivazionali, lamentando il ricorrente, al contempo, sia l’errata ripartizione dell’onere della prova, sia l’omessa considerazione di elementi fattuali, la presenza di un giudicato e il vizio di ultrapetizione (cfr. Cass. 1831/2019, 22766/2016). La censura è inoltre aspecifica in quanto nel ricorso non viene indicato neanche in via riassuntiva il thema decidendum della sentenza onde verificare l’efficacia di giudicato esterno.

Al di là dell’irrituale formulazione, peraltro, la doglianza è comunque infondata in quanto la CTR non ha affatto violato i principi del giudicato esterno e della corrispondenza tra il chiesto e il giudicato e ha fatto buon governo della normativa sulla ripartizione dell’onere.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso.

5. Nulla sulle spese non essendosi costituito il Comune di Ladispoli.

P.Q.M.

La Corte;

– Rigetta il ricorso

– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2021

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