LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22176-2019 proposto da:
M.M.M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MANZONI, 81, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 5293/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositato il 16/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO CHE:
1. M.M.M.M., cittadino del *****, adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, a seguito del rigetto da parte della Commissione territoriale di Verona, sezione di Padova, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, di protezione c.d. sussidiaria ovvero di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per il timore di essere perseguitato o comunque di essere soggetto a ritorsioni da parte dei sostenitori del partito *****, essendo stato membro del partito *****.
Il Tribunale, con decreto 16 giugno 2019, n. 5293, ha rigettato il ricorso.
2. Avverso la decisione del Tribunale di Venezia propone ricorso per cassazione M.M.M.M..
L’intimato Ministero dell’interno si è costituito, decorso il termine di cui all’art. 370 c.p.c., “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza”.
CONSIDERATO
CHE:
1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia “violazione e falsa applicazione” del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3 e art. 8: secondo la Corte di cassazione (in particolare la pronuncia n. 4455/2018) è vulnerabilità da tutelare la richiesta di non rientrare nel proprio paese quanto il contesto socio-politico-culturale espone il richiedente a una significativa compromissione dei diritti umani fondamentali, così che è necessaria una valutazione caso per caso, preordinata alla comparazione delle condizioni di vita nel paese di origine con quelle del paese che lo ospita, comparazione che non è stata effettuata dal Tribunale.
Il motivo è fondato. Il Tribunale si è limitato ad affermare che “la scarsa credibilità del ricorrente induce a ritenere non dimostrata l’esistenza di particolari profili di vulnerabilità che giustifichino il rilascio del permesso di soggiorno previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6”. Secondo l’orientamento di questa Corte cui il Collegio aderisce, la non credibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente non è elemento sufficiente per escludere la situazione di vulnerabilità del medesimo (cfr. Cass. 16122/2020). Il giudizio di comparazione, poi, è argomentato dal Tribunale con affermazioni generiche prive di riferimento alla situazione concreta del ricorrente (“in assenza di una situazione di vulnerabilità non può essere considerata determinante l’integrazione sociale nel nostro paese, fermo restando che, in ogni caso, la documentazione prodotta dal ricorrente non pare atta a consentire il riconoscimento della tutela in questione, neppure nel confronto con la situazione propria del ricorrente nel paese d’origine”), così che la motivazione del provvedimento è da ritenersi meramente apparente.
2. Il ricorso va pertanto accolto, il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata al Tribunale di Venezia, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 3 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021