LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Presidente –
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24045-2019 proposto da:
A.J., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 17/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/10/2020 dal Presidente Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO.
FATTI DI CAUSA
1.- Il Tribunale di Campobasso ha rigettato l’opposizione proposta da A.J., cittadino *****, nei confronti del provvedimento della competente Commissione Territoriale di rigetto della sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme.
Il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il suo Paese per essere stato ingiustamente accusato dello stupro e dell’omicidio in danno di una ragazza, sostenendo che a violentare ed uccidere la stessa sarebbe stato un suo amico insieme ad altri giovani, ma che il padre della vittima lo avrebbe accusato di far parte del gruppo. Si sarebbe perciò trasferito in un’altra città, ma, avendo appreso che il padre della ragazza era ancora alla sua ricerca, una volta divenuto maggiorenne si sarebbe recato in Libia e quindi avrebbe raggiunto l’Italia. Avrebbe saputo che solo tre dei ragazzi denunciati erano stati processati e condannati all’ergastolo. Egli temeva che, rimpatriando, si sarebbe esposto al rischio di una condanna.
Il Tribunale, dato atto che il nome del richiedente appariva dalla documentazione allegata tra quelli di quattro giovani accusati dello stupro e dell’omicidio di una studentessa, ha comunque ritenuto non credibile che egli non avesse avuto la possibilità di provare la sua innocenza sebbene al momento dei fatti stesse giocando una partita di cricket insieme ad altri giovani, e che a distanza di anni il processo nei suoi confronti non fosse stato celebrato mentre egli si era trattenuto in altra città del ***** senza essere ufficialmente ricercato, ed aveva addirittura ottenuto un regolare passaporto.
Ne’ vi erano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) non essendo configurabile in ***** una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno o internazionale. Allo stesso modo, nella situazione dedotta dal richiedente, e ritenuta non credibile, erano inesistenti, in assenza di una specifica vulnerabilità, le condizioni per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
2.- Per la cassazione di tale decreto ricorre A.J. sulla base di due motivi. L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto difese, essendosi costituito solo per la partecipazione alla eventuale udienza di discussione della causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 9 e 11, e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e successive modifiche, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 1, lett. e) e g), artt. 3, 14, art. 16, comma 1, lett. b), e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata valutazione della vicenda personale del richiedente e della situazione esistente in ***** sulla base della documentazione allegata ed omessa attività istruttoria. Secondo il ricorrente, il Tribunale, in mancanza di videoregistrazione del colloquio con la Commissione territoriale, avrebbe dovuto disporre l’audizione del ricorrente per accertare la veridicità dei fatti narrati, e svolgere attività istruttoria per verificare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, avuto riguardo alla situazione di instabilità e di violazione dei diritti umani ed ai plurimi conflitti armati in *****.
2. – Il motivo è fondato nei sensi di seguito specificati.
2.1. – Va anzitutto ribadito l’orientamento di questa Corte alla stregua del quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (Cass., sent. n. 21584 del 2020).
Nella specie, il ricorrente, nel lamentare la omessa pronuncia del Tribunale in merito alla propria richiesta di audizione, non precisa gli specifici elementi in base ai quali avrebbe rivolto siffatta richiesta al Tribunale.
Ma il giudice di merito, pur rilevato che la documentazione prodotta dal richiedente sembrava confermare la narrazione dello stesso in ordine alla circostanza dell’essere egli stato coinvolto nell’accusa di aver partecipato allo stupro ed all’omicidio di una ragazza nel suo Paese di origine, non ha ritenuto di disporre ulteriori accertamenti per avvalorare la tesi dell’ H. ovvero sostenere i propri perduranti dubbi in ordine alla veridicità del racconto. In tal modo è venuto meno al proprio dovere di cooperazione istruttoria di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8.
2.2. – Se pure, infatti, dalla vicenda narrata non emergevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, e, allo stesso modo, era da escludere la sussistenza di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), avendo il giudice di merito accertato la non configurabilità in ***** di una situazione di violenza indiscriminata, tuttavia l’approfondimento della vicenda concernente le accuse a carico dell’ A., doverosa sulla base della documentazione dallo stesso fornita in adempimento dell’onere probatorio posto a suo carico dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, avrebbe potuto consentire di accertare la eventuale sussistenza delle condizioni legittimanti la protezione sussidiaria ai sensi del richiamato art. 14, lett. a) e b).
3.- Resta assorbito dall’accoglimento, nei sensi sopra specificati, del primo motivo l’esame del secondo, avente ad oggetto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
4. – Deve, conclusivamente, essere accolto, nei sensi indicati, il primo motivo, assorbito il secondo. Il decreto impugnato deve essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa rinviata al Tribunale di Campobasso in diversa composizione, che la riesaminerà sulla base dei rilievi svolti sub 2.1. e 2.2., e regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo per quanto di ragione, assorbito il secondo. Cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Campobasso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 6 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021