LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6041/2015 R.G. proposto da:
Abate s.r.l., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Russo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Capecci, sito in Roma, piazza della Libertà, 10;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, n. 2502/23/14, depositata il 23 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 marzo 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
RILEVATO
che:
– la Abate s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, sez. dist. di Livorno, depositata il 23 dicembre 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa per l’anno 2006 ed erano state recuperate le imposte non versate;
– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato l’indebita deduzione del costo rappresentato da spese di sponsorizzazioni;
– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva disatteso il ricorso della contribuente in ragione della antieconomicità dell’operazione, desunta dall’incidenza del costo sull’utile conseguito e dall’assenza di un ritorno di immagine;
– ha, quindi, confermato tale decisione, rilevando, altresì, che altra società aveva effettuato analoga sponsorizzazione nei confronti del medesimo destinatario per un importo sensibilmente più basso di quello esposto dalla contribuente;
– il ricorso è affidato a due motivi;
– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate;
– con nota del 17 febbraio 2021 la ricorrente ha comunicato di aver aderito alla definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, conv., con modif., con L. 17 dicembre 2018, n. 136, allegandd relativa documentazione.
CONSIDERATO
che:
– parte ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso a seguito di definizione agevolata, allegando la relativa documentazione;
– poiché l’Agenzia non ha presentato istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, il processo va dichiarato estinto, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 13, e le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, giusta quanto disposto dalla medesima disposizione;
– del pari, non sussistono i presupposti per condannare lqstesset al pagamento del cd. “doppio contributo unificato”, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, in quanto il presupposto ostativo dell’esame del merito del ricorso risiede nella adesione allo strumento di definizione del carico pendente, sopravvenuta rispetto alla proposizione del medesimo (cfr., sia pure con riferimento alla fattispecie dell’adesione a definizione agevolata delle liti previste da altre disposizioni normative, Cass., ord., 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., ord. 7 giugno 2018, n. 14782).
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021