LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29293-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
LUDOIL ENERGY SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FRUSCIONE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2850/2018 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA, depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2021 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.
RILEVATO
che:
p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 2850/34/2018 del 27/3/2018, con la quale la commissione tributaria regionale della Campania, in rigetto tanto dell’appello principale dell’Ufficio quanto di quello incidentale della società contribuente, ha confermato l’illegittimità dell’avviso di accertamento notificato alla Ludoil Energy srl in recupero di Ires 2007 (per minori perdite di impresa).
Ludoil Energy srl ha resistito con controricorso.
p. 2. In data 16.12.2020 l’Agenzia delle Entrate ha chiesto la declaratoria di estinzione del presente giudizio per avvenuta regolare definizione della lite da parte della società contribuente, D.L. n. 119 del 2018, ex artt. 6 e 7, conv. c.m. in L. n. 136 del 2018; ciò come da comunicazione interna della competente Direzione Provinciale di Napoli.
In data 21.12.2020 la società contribuente ha formulato analoga istanza di estinzione del giudizio a spese compensate, allegando la domanda di definizione e la prova del versamento di quanto a tale titolo dovuto.
Trattandosi di lite definibile citato ex D.L. n. 119 del 2018, perché relativa ad atto impositivo di natura tributaria e proposta nei confronti dell’agenzia delle entrate, sussistono i presupposti per la richiesta pronuncia di estinzione del processo a spese compensate.
PQM
– V.ti il D.L. n. 119 del 2018, artt. 6 e 7, conv. c.m. in L. n. 136 del 2018;
– Dichiara estinto il processo;
– Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, riunitasi con modalità da remoto, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021