Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.23415 del 24/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11083-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.P., M.G., MA.LU., T.T., P.G., tutti in proprio e quali soci della società

cancellata “Le Torri Immobiliare S.a.S. di Ma. e C.”, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato FABIO MASSIMO ORLANDO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1914/2015 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA, depositata il 02/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RITENUTO

CHE:

Ma.Lu. impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanisetta gli avvisi di accertamento notificati dall’Agenzia delle Entrate relativi alle annualità 2005-2006, con i quali l’Agenzia determinava maggiori redditi in capo alla società “Le torri Immobiliare sas”.

La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti. L’Agenzia appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, con sentenza n. 1914/2015 respingeva il gravame. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. La contribuente si è difesa con controricorso.

Nelle more del giudizio, l’Agenzia delle Entrate ha depositato, in data 30.11.2020, richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, precisando che la contribuente. aveva provveduto a presentare domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, e che la domanda risultava regolare, avendo la stessa provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione.

CONSIDERATO

CHE:

– La contribuente ha aderito alla definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, convertito in L. n. 136 del 2018, come riferito dall’Agenzia delle Entrate;

– L’Agenzia delle Entrate, con riferimento al presente ricorso, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio in conseguenza di definizione agevolata, riferendo che la contribuente ha provveduto al pagamento necessario per il perfezionamento della definizione;

– Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, stabilisce che: “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tale caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resto sospeso fino la 31 dicembre 2020”. Il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 12, stabilisce che: “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità prevista per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Ai sensi del D.L. cit., art. 6, comma 13, “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

– Nella fattispecie, non è stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020, né è stato notificato diniego della definizione entro il 31 luglio 2020. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto una pronuncia di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in ragione del perfezionamento della definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 118 del 2019, art. 6;

– In ragione di siffatti rilievi, va dichiarata l’estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, atteso che: “In tema di processo tributario, la definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv., con modif., in L. n. 136 del 2018 (c.d. “pace fiscale”), comprende il pagamento delle spese processuali le quali, pertanto, restando a carico della parte che le ha anticipate, non devono essere liquidate dal giudice che dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere” (Cass. n. 21826 del 2020).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2021

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