Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.2343 del 03/02/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21451-2019 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI n. 35, presso lo studio dell’avvocato CORINNA MARZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 179/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DEL LAZIO, depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI MAURA.

Ritenuto che:

Con sentenza nr179/2019 la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Roma con cui era stato accolto il ricorso di D.F. avente ad oggetto l’impugnativa dell’avviso di liquidazione emesso in relazione all’omesso versamento dell’imposta di registro riguardante gli esercizi dal 2011 al 2014.

Il giudice di appello non condivideva la valutazione del materiale probatorio espressa dal giudice di primo grado.

Osservava in proposito che l’Ufficio aveva depositato sia il processo verbale di contestazione sia i tabulati Serpico/ Siat che rilevavano la mancata menzione nei modelli precedenti l’esercizio 2015 dell’immobile in questione della dicitura “messo a disposizione”.

Evidenziava, comunque, che la circostanza non assumeva alcun rilievo nel caso in esame trattandosi di una contestazione riguardante una locazione in “nero”. Rilevava altresì che la contribuente non aveva fornito la prova che il bene fosse effettivamente a disposizione anzi la documentazione condominiale comprovava l’esatto contrario.

Valorizzava in questo senso una decisione resa dalla CTP di Roma nell’ambito di un contenzioso relativo all’accertamento elevato ai fini Irpef che aveva dato rilievo ad una scheda anagrafica condominiale redatta dall’Amministratore comprovante che l’immobile era stato già oggetto di locazione nell’anno 2010. Evidenziava che in altra decisione altri giudici avevano posto l’attenzione sul fatto che la contribuente aveva provveduto a registrare la locazione soltanto il giorno successivo a quello in cui la Guardia di Finanza aveva chiesto chiarimenti in merito. Ad un esposto ricevuto da una locataria di un bene di proprietà del marito della contribuente stessa.

Avverso tale sentenza la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita solo formalmente.

Considerato che:

Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame della circostanza relativa all’eccepita mancanza delle prove documentali invocate dall’Agenzia delle Entrate ed oggetto di discussione fra le parti. Censura in particolare la decisione nella parte in cui non avrebbe preso in considerazioni le contestazioni sollevate dalla contribuente in merito all’assenza di riscontri documentali della pretesa locazione in nero dell’immobile in questione in violazione dei combinati disposti degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Lamenta pertanto che l’Ufficio avrebbe fondato la sua pretesa su semplici presunzioni non supportate da elementi probatori.

Con un secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell’art. 118 disp att. c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La ricorrente si duole dell’omessa motivazione in merito alle censure proposte dalla contribuente relativamente alla eccepita mancanza di prove documentali dedotte dall’Ufficio a sostegno delle proprie ragioni.

Secondo la contribuente la sentenza si sarebbe limitata a riproporre letteralmente, facendole proprie, le contestazioni formulate dall’Ufficio in sede di appello senza pronunciarsi sulle specifiche contestazioni svolte dalla appellata in sede di costituzione omettendo ogni valutazione relativamente alla contestata mancata produzione da parte dell’Agenzia delle entrate del materiale probatorio posto a fondamento dell’impianto accertativo.

Con un terzo motivo la contribuente denuncia l’omesso esame della documentazione depositata dal contribuente in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e difetto di motivazione.

La ricorrente insiste nella mancata motivazione in merito alle censure che erano state sollevate in grado di appello con particolare riguardo al mancato esame della documentazione prodotta quale la dichiarazione del sig. D. in merito all’inizio della conduzione dell’immobile.

Osserva inoltre che nel giudizio menzionato nella sentenza qui contestata la contribuente aveva depositato i modelli unici relativo alle annualità in oggetto per dimostrare che l’immobile era nella sua disponibilità senza che tale circostanza sia stata valutata dalla CTR.

Per priorità logico giuridico va esaminato il secondo motivo di ricorso con cui si lamenta la mancata esposizione, nella sentenza della CTR, delle ragioni che hanno indotto il giudice del gravame ad aderire alla tesi avanzata dall’Ufficio, disattendendo le questioni prospettate dalla contribuente, rilevando come non possa essere considerata “motivazione” la mera adesione acritica alla tesi prospettata da una delle parti, con conseguente nullità della sentenza.

La censura è infondata.

Come questa Corte ha già affermato, che la motivazione è solo apparente – e la sentenza è nulla perchè affetta da error in procedendo – quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 2016, Rv. 641526-01; conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 14927 del 2017; Cass. 2020 nr. 26289).

Nel caso di specie la CTR ha accolto l’appello dell’ufficio con diffuse argomentazioni su ogni aspetto della vicenda processuale, evidenziando in particolare che l’appellante aveva acquisito convincenti prove relative all’immobile in discussione per i periodi precedenti l’esercizio 2015 valorizzando in questo senso sia il processo verbale di constatazione sia i tabulati Serpico/Siat dai quali non si evinceva che il bene era stato oggetto di dichiarazione nei modelli unici precedenti l’esercizio del 2015 e dall’altro che la contribuente aveva dichiarato il predetto bene “a disposizione”.

Il Giudice di appello ha peraltro aggiunto che la contribuente non solo non aveva dimostrato che il predetto bene fosse stato effettivamente a disposizione ma che anzi esistevano agli atti documenti che provavano l’esatto contrario richiamando al riguardo la decisione nr 12246 /2017 resa dalla CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef ed era stato messo in luce che in base alla scheda anagrafica redatta dall’Amministratore del Condominio C.D., residente nello stesso condominio, l’immobile in questione nell’anno 2010 era stato oggetto di locazione.

La CTR ha poi evidenziato, sulla base di altra decisione nr. 17567 dalla CTP di Roma, che era stato messo in luce dagli aditi giudici tributari che la signora D. avesse provveduto a registrare la locazione in data 13.5.2013 cioè il giorno successivo a quello in cui la Guardia di Finanza aveva chiesto chiarimenti in merito a seguito dell’esposto ricevuto da V.E., locataria dell’immobile int. due, stesso indirizzo di proprietà del marito della contribuente. In buona sostanza la CTR ha espresso delle chiare ed identificabili rationes decidendi. Non si rileva, quindi, l’imperscrutabilità della ratio che rende nulla la sentenza per apparenza motivazionale (Cass., Sez. U., n. 22232 del 2016. Con riguardo alla dedotta violazione ex art. 112 c.p.c. la stessa difetta di specificità.

La ricorrente non ha chiarito, con la dovuta chiarezza, dove e quando abbia dedotto la prospettata lacuna probatoria il cui esame la CTR avrebbe omesso.

Relativamente al primo motivo si osserva che, che in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi, come invece si pretende per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960) Ciò posto nel caso di specie la CTR ha dato atto di aver valutato l’intero materiale probatorio facendo riferimento ai fogli 4 e 5 allegato al verbale di constatazione nonchè ai tabulati Serpico/Siat ed al contenuto delle due pronunce emesse dalle CTP di Roma.

Nè la violazione dell’art. 115 c.p.c., può ravvisarsi laddove la statuizione di esistenza o meno della circostanza controversa presupponga un giudizio di attendibilità, sufficienza e congruenza delle risultanze documentali che si colloca interamente nell’ambito della valutazione delle prove, estranea al giudizio di legittimità;

Con riguardo all’ultimo profilo di censura con cui si lamenta l’omessa o l’insufficiente considerazione delle difese della contribuente e della documentazione prodotta giova ricordare che questa Corte di legittimità (Cass. 29/10/2018, n. 27415) ha chiarito come: “l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439).”;

nella fattispecie, la ricorrente propone una certa lettura delle risultanze istruttorie che attinge direttamente ai fatti di causa, al merito della controversia, ma ciò non è consentito in questa sede.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese stante il mancato svolgimento dell’attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472