Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.23436 del 25/08/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6195/2016 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., CONDOMINIO *****, F.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 57, presso lo studio dell’avvocato MARCO SERRA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO ISALBERTI;

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GIGLI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLO FIORINI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1159/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 06/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/05/2021 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

viste le conclusioni motivate, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, il quale ha chiesto l’accoglimento del decimo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi.

RILEVATO

che:

l’avvocato S.V. ha proposto ricorso articolato in dodici motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1159, pubblicata il 6 maggio 2015;

resistono con controricorso unitario il Condominio *****, F.A. e B.A., nonché, con distinto controricorso, G.F., mentre non ha svolto attività difensive l’ulteriore intimato M.G.;

la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame dell’avvocato S.V. contro la sentenza resa il 23 luglio 2012 dal Tribunale di Verona;

il ricorso è stato deciso in Camera di consiglio procedendo nelle forme di cui al D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176;

il ricorrente ha tuttavia presentato in data 3 maggio 2021, e dunque prima della data stabilita per l’adunanza camerale, dichiarazione di rinuncia al ricorso;

ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risulta dall’atto di rinuncia il visto degli avvocati Isalberti e Fiorini, difensori dei controricorrenti, non essendosi costituito l’intimato M.G., sicché non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione;

in caso di rinuncia al ricorso, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, medesimo art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6-3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021

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