LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 5719-2019 proposto da:
D.S.M., elettivamente domiciliata in Roma, C.So Vittorio Emanuele II 269, presso lo studio dell’avvocato Romano Vaccarella, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.D., C.F., D.E., D.L.G. D.C., D.A., D.F., elettivamente domiciliati in ROMA, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato Salvatore Sorbilli;
– controricorrenti –
contro
D.R., D.P.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 190/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 29/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2021 dal Consigliere Relatore Annamaria Casadonte.
RILEVATO
che:
– la sig.ra D.S.M. impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro che ha respinto il gravame da lei proposto nei confronti della sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di accertamento della lesione della quota di legittima da lei avanzata quale figlia ed erede legittimaria del padre D.F., deceduto senza lasciare testamento, e realizzata attraverso vendite dissimulanti delle donazioni indirette (a favore di C.F., moglie del figlio E.) e altre donazioni a favore dei figli E., A., P. e S. di cui chiedeva la collazione in vista della conseguente declaratoria di divisione ereditaria;
– la sentenza impugnata ha respinto il gravame argomentando che non era stato assolto l’onere di allegare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se e in che misura sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso C.D., C.F., D.E., D.L.G., D.C., D.A., D.F. mentre sono rimasti intimati D.R., D.P.;
– la relatrice ha formulato proposta di accoglimento per ricorso.
CONSIDERATO
che:
– con l’unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 542,554,555,737 c.c., per avere la corte territoriale respinto le domande dell’attrice argomentando che ella avrebbe dovuto indicare il valore e l’ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione asseritamente lesivi della quota di legittima e che tale onere non era stato assolto;
– ritiene il Collegio che il ricorso non presenti evidenza decisoria e, pertanto, rimette per la decisione alla pubblica.
P.Q.M.
La Corte rimette il ricorso alla pubblica udienza. Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 24 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021
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