LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9985-2020 proposto da:
CAMBARERI S.P.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONINO TRIPODI per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO e UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO-PREFETTURA DI *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 20/2020 del TRIBUNALE DI MATERA, depositata il 13/1/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/3/2021 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO.
FATTI DI CAUSA
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Ufficio Territoriale del Governo di *****, ha rigettato l’opposizione che la Cambareri s.p.a. aveva proposto nei confronti del verbale che le aveva contestato la violazione di cui al comb. disp. della L. n. 298 del 1974, art. 46, e del D.P.R. n. 783 del 1977, art. 10.
La Cambareri s.p.a., con ricorso notificato il *****, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente notificata il *****.
Rileva, tuttavia, la Corte che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Potenza e non, come invece previsto dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, all’Avvocatura Generale dello Stato.
Tale notifica è nulla (Cass. n. 3540 del 2000), con la conseguenza che, in difetto di costituzione dell’amministrazione resistente (Cass. n. 4977 del 2015), la Corte deve disporne la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara la nullità della notifica del ricorso; dispone che la ricorrente proceda alla rinnovazione della notifica del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato nel termine perentorio di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 19 marzo 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2021